ESONERO CONTRIBUTIVO 80%. AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE

La legge di bilancio per il 2016 ha previsto un particolare esonero contributivo per le imprese che esercitano attività di autotrasporto internazionale. In particolare la norma va a ridurre il costo del lavoro per una determinata categoria di lavoratori ovvero i conducenti di autotrasporto internazionale in un’ottica di rilanciare la competitività dei prodotti e delle imprese italiane sui mercati internazionali.

Solo nel 2017 però l’Inps con Circolare n. 167/2017 ne ha fornito le istruzioni operative

Caratteristiche dell’esonero.

Datori di lavoro destinatari: Tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative

Lavoratori interessati: Conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui: il raggiungimento delle 100 giornate deve essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell’esonero.

Condizioni di fruizione: Il calcolo dell 100 giornate deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2016. A tal fine devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia. Per la legittima fruizione dell’esonero i veicoli utilizzati per l’attività di trasporto devono essere equipaggiati con tachigrafo digitale.

Importo e durata dell’esonero contributivo: L’esonero è pari all’80% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, sino a concorrenza dell’importo massimo autorizzato dall’Inps. L’esonero spetta a partire dal mese di paga successivo al raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di Novembre 2018

Istanza telematica di presentazione: Il datore di lavoro per fruire dell’esonero contributivo 80% autotrasporto internazionale deve presentare un’istanza all’Inps, in cui deve indicare la percentuale del contributo datoriale esonerabile. In sede di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro riceverà l’indicazione della misura massima complessiva dell’esonero spettante che potrà essere fruito fino al periodo di paga di Novembre 2018.

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Credito d’Imposta sulla formazione del personale dipendente

Dopo una lunga attesa si sblocca definitivamente il credito d’imposta sulla formazione  del personale dipendente collegata a Industria 4.0. Il decreto attuativo dello Sviluppo economico è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 143 del 22 giugno.

Alle imprese residenti nel territorio dello stato indipendentemente dall’attività economica realizzata, dalle dimensioni e dal regime contabili utilizzato, è riconosciuto un credito d’imposta per le attività di  formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti in chiave 4.0 effettuate nel 2018.

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Mentre per il personale in apprendistato sono ammissibili solo le attività relative all’«acquisizione» delle competenze (non al «consolidamento»).

La formazione deve essere disciplinata in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Inoltre, a ciascun dipendente dovrà essere rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione.

Ammontare del credito d’imposta

L’importo del credito d’imposta concesso non può eccedere il 40% delle spese ammissibili e comunque entro un massimo di 300mila euro per beneficiario.

Spese ammissibili

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate
al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è slegato dall’incentivo fiscale sul macchinario 4.0. In sostanza, vi possono accedere anche le imprese che non hanno effettuato investimenti in beni materiali su cui si applicano l’iperammortamento del piano Industria 4.0 o il superammortamento.

Per poter fruire del credito è sufficiente l’attività formativa ricada in una di queste undici aree: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i canali online.

 

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Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro Cosenza

 

 

 

Buoni Pasto – Ticket Restaurant

Le piccole e medie imprese spesso, si trovano a dover erogare ai lavoratori, elementi aggiuntivi della retribuzione, tra questi, rientrano i cd “Buoni Pasto” o “Ticket Restaurant”.

Tali strumenti se a volte consentono al datore di lavoro di adempiere, qualora previsti, alle obbligazioni contrattuali, altre volte, la loro corresponsione si sposa senza dubbio con ragioni di opportunità economiche tanto per l’azienda quanto per i lavoratori.

Quali sono le opportunità che il datore di lavoro e il lavoratore possono ottenere dai buoni pasto o ticket restaurant?

I buoni pasto o ticket restaurant, sono totalmente esclusi dalla retribuzione imponibile (previdenziale e fiscale) fino a 5,29 € per ogni giornata di lavoro, tale limite è elevabile a 7,00 € giornalieri in caso di utilizzo dei buoni pasto in formato elettronico.

Pertanto nella costruzione di un sistema di retribuzione detassabile il datore di lavoro e il lavoratore non possono prescindere da questi strumenti. Con un semplice esempio chiariamo meglio le idee di come ridurre il costo del lavoro per l’impresa e  al tempo stesso aumentare il potere d’acquisto per i dipendenti.

Es. il datore di lavoro che vorrà corrispondere al lavoratore ipotizziamo 135,00 € al mese netti in più, se prevede di corrisponderli mediante semplici aumenti di retribuzione, questi 135,00 € netti equivarranno a circa 270,00 € lordi al mese. In luogo del semplice aumento tuttavia, il datore di lavoro potrà corrispondere le 135,00 € in buoni pasto che sono totalmente esenti da imposte e contributi. In un anno a singolo lavoratore il risparmio quantificabile per l’impresa è di circa 1.620,00 €. Se pensiamo anche ad una piccola e media impresa di 3-5 dipendenti il risparmio annuo oscillerà tra 4.860,00 € – 8.100,00 €.

Se il vantaggio per le imprese è consistente e si lega anche con politiche di fidelizzazione dei dipendenti, rafforzamento identità e aumento dei valori sociali dell’impresa stessa, dall’altro lato il guadagno del lavoratore sono 135,00 € in più nette al mese senza che esse subiscano alcuna forma di tassazione e ne concorrono a formare il reddito e, la possibilità di spendere liberamente questi valori per l’acquisto di bevande, prodotti di gastronomia, rosticceria ecc., insomma il lavoratore avrà un aumento reale del suo potere d’acquisto per fronteggiare le spese di tutti i giorni.

 

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Consulente del Lavoro Cosenza