Calcolo Tfr e Disciplina Generale

Un importante servizio offerto dal mio studio nell’ambito delle vertenze di lavoro è il Calcolo Tfr.

Per calcolare il tuo Tfr, per conoscerlo, per sapere la differenza tra quanto ti ha corrisposto il tuo Datore di Lavoro e a quanto effettivamente ammonta il tuo Tfr rivolgiti al mio studio.

Rivolgiti al mio studio anche per:

  • Una Consulenza tecnica di parte in materia di paghe, contributi previdenziali, assistenziali, sanitari e integrativi
  • Conteggi di differenze retributive tra quanto corrisposto dal Datore di Lavoro e quanto effettivamente spettante al lavoratore
  • Ricostruzione carriere e  stipendi,
  • Calcolo Tfr,
  • Conteggi da lavoro,
  • Vertenze da lavoro in generale e Vertenze Sindacali

Grazie ad una semplice connessione ad internet, da qualsiasi posto in cui ti trovi, potrai inviarci i tuoi documenti e, in brevissimo tempo riceverai dettagliatamente tutte le informazioni che vuoi sapere circa il calcolo Tfr e gli altri conteggi da te richiesti.

 

Ma cos’è il Trattamento di Fine Rapporto?

tfrIl Trattamento di Fine Rapporto più semplicemente conosciuto come Tfr è una quota di retribuzione che viene annualmente calcolata e accantonata dal datore di lavoro in favore del lavoratore per poi restituirlo all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.

Originariamente il Tfr rappresentava una sorta di premio che il Datore corrispondeva al lavoratore al termine del rapporto di lavoro ma, solo in caso di licenziamento e solo a determinate categorie di lavoratori. Tuttavia, con l’evolversi della normativa è venuto meno quel carattere premiante che il Tfr aveva acquisito, per divenire a tutti gli effetti un’importante quota della Retribuzione, cosiddetta “Retribuzione Differita” che il Datore di Lavoro è obbligato a corrispondere a tutti i lavoratori subordinati all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente se trattasi di licenziamento o dimissioni al fine di garantire loro una copertura economica in caso di perdita volontaria o involontaria dell’occupazione.

Il lavoratore può anche disporre di voler beneficiare di una parte del Tfr prima della cessazione del rapporto di lavoro, qualora vi siano motivi di acquisto abitazione prima casa per se o per i figli, motivi di salute o altri motivi individuati dai Contratti Collettivi; oppure il lavoratore stesso può decidere di accantonarlo presso altre forme di previdenza complementare per poi fruirlo all’atto del pensionamento come pensione integrativa; oppure ancora a determinate condizioni può decidere di vedere direttamente riconosciuto in busta paga mese per mese la quota maturanda di Tfr cosiddetto Quir.

Nei Crediti di Lavoro il Tfr è un credito privilegiato ovvero esso ha la preminenza su tutto! Nel senso che qualora il Datore di Lavoro non abbia corrisposto il Tfr al lavoratore, in sede di esecuzione forzata sul patrimonio del Datore, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il proprio  Tfr maturato è favorito (ha la preminenza) rispetto ai crediti di terzi soggetti,

Ad avvalorare una maggiore tutela del Tfr nel corso del tempo, il legislatore è andato persino ad istituire presso l’Inps uno speciale Fondo di Garanzia del Tfr. Tale Fondo ha la funzione di sostituire il Datore di Lavoro nella corresponsione del Tfr e delle ultime tre mensilità di retribuzione in caso di inerzia del Datore di lavoro stesso.

Per quanto riguarda invece il Calcolo Tfr.  Abbiamo detto che il Tfr è costituito dalla sommatoria degli importi accantonati per ciascun anno di servizio del lavoratore ed il cui ammontare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno stesso. Pertanto il datore di lavoro, ogni anno, provvede ad effettuare una trattenuta sulla retribuzione annua che deve essere versata in un apposito fondo detto “fondo accontamento Tfr”. Al fine di far mantenere il potere di acquisto di tali somme accantonate, il Tfr viene rivalutato ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% del cosiddetto “Indice Istat”, sulle somme rivalutate viene poi applicata un imposta sostitutiva dell’11%.

Gli elementi della retribuzione utile ai fini della maturazione e quindi del calcolo Tfr, sono tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Sostanzialmente,  devono essere ricompresi tutti i compensi aventi carattere continuativo, come l’indennità di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), i superminimi e gli scatti di anzianità, i compensi forfettari stabiliti in misura fissa per la prestazione continuativa di lavoro straordinario; mentre invece non costituiscono retribuzione utili ai fini del calcolo Tfr i compensi per lavoro straordinario occasionale, le borse di studio erogate dal datore di lavoro per l’acquisizione di titoli superiori o specialistici, i premi corrisposti “una tantum” dal datore di lavoro, le indennità di tipo risarcitorio.

Per quanto riguarda il diritto alla maturazione del Tfr nei periodi di non lavoro, si afferma che: nei casi di infortunio, malattia, congedo di maternità o di paternità ovvero tutte quelle cause rientranti nell’articolo 2120 c.c. nonchè in caso di sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa per la quale sia prevista l’integrazione salariale il Tfr matura.

Ai fini del calcolo Tfr nei periodi di non lavoro si prende come base di calcolo ovvero come riferimento la retribuzione figurativa corrispondente “all’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. In tutte le altre ipotesi di mancanza della prestazione, i relativi periodi di non svolgimento dell’attività lavorativa non valgono ai fini della determinazione della retribuzione annua per il calcolo Tfr

Il Tfr è quindi un tuo diritto non negoziabile ed intrattabile, tutelato da una stringente legislazione.

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Part-Time Agevolato

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E’ stato approvato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia il decreto sul cd. “Part-Time agevolato”.

Il Part-Time Agevolato è una misura sperimentale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 mediante la quale si vuole perseguire la flessibilità in uscita attraverso una riduzione dell’orario di lavoro per il dipendente (e del costo del lavoro per l’impresa), in un’ottica di favorire il ricambio generazionale in azienda.

I Lavoratori con contratto a tempo indeterminato full-time che possiedono almeno 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2018 possono chiedere al Datore di Lavoro di siglare un accordo che prevede la riduzione dell’orario di lavoro fra il 40% ed il 60%  senza incidere di molto sulla retribuzione per le ore di lavoro non più lavorate.

Il lavoratore che sceglie di ridursi l’orario di lavoro è infatti tutelato sia dal punto di vista retributivo che contributivo.

Dal punto di vista retributivo, la “retribuzione persa” per le ore di lavoro non più lavorate, viene infatti compensata da una corresponsione da parte del Datore di lavoro, il quale precisamente verserà al lavoratore una somma pari ai contributi previdenziali che avrebbe comunque versato se la prestazione lavorativa non fosse stata ridotta.

Dal punto di vista contributivo, questa retribuzione “integrativa” è coperta da una contribuzione figurativa a carico dell’Inps in modo tale da garantire al lavoratore un’adeguata tutela pensionistica.

Le somme erogata dall’azienda al lavoratore, a titolo di integrazione retributiva, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, non sono quindi soggette nè ad Irpef, nè ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione Inail.

Una volta stipulato il contratto Part-Time Agevolato, l’azienda lo trasmetterà alla Direzione Territoriale del Lavoro, per ottenere l’autorizzazione all’accesso al beneficio (entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’accordo). Appena acquisito il provvedimento autorizzatorio l’impresa, trasmetterà istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio. Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica, l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto.

I vantaggi per il lavoratore  sono dunque, quello di vedersi ridotto l’orario di lavoro, senza che su di esso vengano meno i contributi perchè opera una contribuzione figurativa e, senza subire una forte riduzione della retribuzione nonostante ci sia una riduzione dell’orario di lavoro che vada dal 40% al 60%, secondo stime della Fondazione Consulenti per il lavoro, la riduzione della retribuzione per uno stipendio medio di 1.500 € è di 200 €.

I vantaggi per il Datore di Lavoro sono quello di ottenere un sensibile risparmio sul costo del lavoro.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Nuovo Esonero Contributivo

Nuovo Esonero Contributivo Biennale, le istruzioni dell’Inps.

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Recentemente con la Circolare 57/2016 l’Inps (finalmente) ha reso noto quali sono le istruzioni per poter beneficiare dell’esonero in questione.

Come già anticipato e illustrato tempo fà in un nostro Post, il beneficio contributivo in questione ricalca sotto il profilo soggettivo ed oggettivo essenzialmente quello dell’anno precedente tuttavia, la nuova disciplina lo va a riformulare totalmente sia  nella durata massima di 2 anni ma soprattutto nell’entità del beneficio non più sgravio totale (o quasi) ma al 40%.

Quindi i Datori di Lavoro Privati compresi anche i Datori di Lavoro Agricoli che sono intenzionati ad assumere personale entro il 31/12/2016 potranno godere di una riduzione del versamento dei Contributi Previdenziali al 40% fino ad un massimo di 3.250 € su base annua per un massimo di due anni.

La novità positiva che si riscontra è che l’incentivo in questione è cumulabile con altri incentivi di natura economica (quindi è possibile in relazione all’assunzione dello stesso lavoratore fruire di due agevolazioni) fra i quali:

  • L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili,
  • L’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non
    superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori,
  • L’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
  • L’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.

Se dal punto di vista sostanziale il nuovo esonero biennale al 40% riscrive la vecchia disciplina, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo non cambia essenzialmente nulla.

In sintesi e senza pretese di completezza in questa sede, si riportano i punti principali da rispettare ai fini di poter beneficiare del nuovo incentivo:

Per poter fruire dell’incentivo il Datore di Lavoro deve essere in possesso dell Durc, ovvero essere in regola con il versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e rispettare e garantire la corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I lavoratori potenzialmente beneficiari invece:

  • Non devono essere stati occupati, nei sei mesi precedenti, presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato
  • Nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, i lavoratori non devono avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo

Inoltre il beneficio non spetta per l’assunzione di quei lavoratori i quali hanno fruito in relazione a precedenti assunzione a tempo indeterminato, dell’esonero  di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (esonero triennale).

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza