Detassazione Premi di Risultato 2016

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Detassazione Premi di Risultato 2016

La legge di Stabilità 2016 è andata a riproporre, in quanto già prevista in passato ma, adesso definita in modo permanente la detassazione dei Premi di Risultato.

Per detassazione dei premi di risultato si intende il pagamento in luogo di tutto le imposte (Irpef, Addizionali Regionali e Comunali) di una imposta sostitutiva pari al 10% su premi di risultato ovvero su somme di denaro (massimo 2.000,00 € che in alcuni casi può arrivare fino a 2.500,00 €) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quindi non si parla solo di produttività (in senso stretto).

I lavoratori interessati sono i lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 €.

Le somme erogate a titolo di premio di risultato  non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE), ne sono rilevanti ai fini della concessione del Bonus Renzi (80 €).

Novità rilevante è che legislatore è andato ad ancorare tale detassazione ai Contratti Territoriali o Aziendali, ovvero la detassazione dei premi di risultato può operare solo se tali somme vengono concesse nell’ambito di un previsione della Contrattazione Collettiva Decentrata

Ma “che vantaggio concreto può avere una Piccola e Media Impresa magari in crisi a ricorrere alla detassazione dei premi di risultato”? Un impresa può sfruttare tale agevolazione da un lato come incentivo per i lavoratori a produrre di più a lavorare di più e meglio perché saranno gratificati; dall’altro specie per le Pmi in crisi possono usare tale detassazione quale contropartita di scambio con i lavoratori per una più vasta riorganizzazione aziendale

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Nuovo Sgravio Contributivo

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La Legge di Stabilità 2016 è andata ad introdurre un nuovo sgravio contributivo in favore dei Datori di Lavoro che assumono.

Tale incentivo ricalca sulle modalità di “attivazione” essenzialmente il precedente ma, nella sostanza lo rivede profondamente.

Sulle modalità di attivazione dunque l’incentivo in questione spetta per le assunzioni di lavoratori privi di impiego a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, che nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge non abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore o che indipendentemente dai limiti temporali non sono stati già assunti con il beneficio della l. 190/2014.

I Datori di Lavoro agevolabili sono quelli in regola con il versamento degli obblighi contributivo previdenziali, che rispettano gli obblighi di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, che siano in regola con l’applicazione del CCNL, che rispettano gli obblighi della L. 68/99.

Se dal punto di vista formale il nuovo incentivo ricalca il precedente, dal punto di vista sostanziale, come detto, lo riscrive totalmente.

I Datori di Lavoro non potranno più godere dello sgravio totale e triennale dei contributi previdenziali dovuti in favore dei lavoratori ma, godranno di una riduzione pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, restando esclusi quelli Inail e per una durata massima di 24 mesi, nel limite di 3250,00 € su base annua.

Sicuramente la stipula di un contratto a tempo indeterminato risulterà meno appetibile rispetto all’anno precedente, ed ai fini di un maggior risparmio per i datori di lavoro che assumono verranno valutati anche altri “vecchi” incentivi o contratti accantonanti l’anno scorso.

Chi ci perde a prima vista è il Sud Italia, il quale per anni ha beneficiato della L. 407/90, tuttavia il testo della Legge di Stabilità nei commi 109 e 110 va ad affidare ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 30 Aprile 2016 la possibilità, qualora approvato dall’Unione Europea poiché si configura come “Aiuto di Stato”, di prevedere una maggiore decontribuzione per le Regioni Meridionali Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, rimodulando la durata temporale e l’entità dell’esonero.

Ancora poco si sa di questo futuro decreto di certo dovrà beneficiare maggiormente l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza