Credito d’Imposta sulla formazione del personale dipendente

Dopo una lunga attesa si sblocca definitivamente il credito d’imposta sulla formazione  del personale dipendente collegata a Industria 4.0. Il decreto attuativo dello Sviluppo economico è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 143 del 22 giugno.

Alle imprese residenti nel territorio dello stato indipendentemente dall’attività economica realizzata, dalle dimensioni e dal regime contabili utilizzato, è riconosciuto un credito d’imposta per le attività di  formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti in chiave 4.0 effettuate nel 2018.

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Mentre per il personale in apprendistato sono ammissibili solo le attività relative all’«acquisizione» delle competenze (non al «consolidamento»).

La formazione deve essere disciplinata in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Inoltre, a ciascun dipendente dovrà essere rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione.

Ammontare del credito d’imposta

L’importo del credito d’imposta concesso non può eccedere il 40% delle spese ammissibili e comunque entro un massimo di 300mila euro per beneficiario.

Spese ammissibili

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate
al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è slegato dall’incentivo fiscale sul macchinario 4.0. In sostanza, vi possono accedere anche le imprese che non hanno effettuato investimenti in beni materiali su cui si applicano l’iperammortamento del piano Industria 4.0 o il superammortamento.

Per poter fruire del credito è sufficiente l’attività formativa ricada in una di queste undici aree: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i canali online.

 

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Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro Cosenza