Rottamazione delle Cartelle

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

logo_400x400Una buona opportunità rivolta non solo alle Piccole e Medie Imprese ma in generale a tutti i contribuenti alle prese con debiti non pagati è la definizione agevolata dei ruoli esattoriali cd. “Rottamazione delle Cartelle”.

Il decreto legge 193/2016 introduce la possibilità per tutti i contribuenti che hanno cartelle giacenti presso gli Agenti della Riscossione la possibilità di definirle in maniera agevolata ossia estinguere il proprio debito senza pagare sanzioni, interessi di mora e sanzioni aggiuntive.

Procedura, Modalità e Tempistiche.

Il contribuente che intende accedere alla procedura deve entro il 31 marzo 2017 inviare all’agente di riscossione – Equitalia –  apposita dichiarazione, con il modulo “DA1” pubblicato sul sito web del gruppo Equitalia.
La dichiarazione può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata alla casella della direzione regionale competente, a tale comunicazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del contribuente titolare o legale rappresentante.

In tale dichiarazione, il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento – massimo cinque – nonché la rinuncia ad eventuali giudizi in essere aventi oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione di definizione agevolata.
L’agente della riscossione entro il 31 maggio 2017, ha l’obbligo di comunicare a chi ha presentato la domanda, il nuovo importo dovuto e le relative scadenze di pagamento delle rate richieste.

La definizione agevolata deve essere perfezionata attraverso il pagamento integrale di tutte le rate e comunque Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato entro il 2017 ed il restante 30% entro l’anno successivo.

Le prime tre rate sono dovute entro luglio, settembre e novembre 2017; le restanti due rate entro aprile e settembre 2018. La modalità di pagamento deve essere indicata nella dichiarazione del debitore e può essere scelta tra le seguenti:
a) domiciliazione bancaria;
b) bollettini precompilati dall’agente della riscossione;
c) pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell’unica rata o di una delle rate, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti parziali effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Inoltre, il comma 4, prevede espressamente che tali importi non potranno essere dilazionati ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973.

Alla presentazione della domanda di accesso, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda. L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né proseguire con le eventuali procedure di recupero coattivo già avviate.

Modalità di accesso per i contribuenti con rateizzazioni già in essere

I contribuenti con rateizzazioni già in essere possono partecipare alla “Rottamazione delle Cartelle” purché risultino in regola con i pagamenti delle rate in scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

Debiti non definibili in maniera agevolata

Sono esclusi dalla Rottamazione delle Cartelle:

  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
  • l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2 par. 1, lett. a) e b) della decisione 94/728/CE;
  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Si precisa che relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.

Per Analizzare e Procedere insieme alla  stesura di Piani volti alla “Rottamazione delle Cartelle” CONTATTAMI

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Alternanza Scuola-Lavoro un’opportunità per i giovani e le imprese

alternanza_scuola_lavoroALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La legge di Stabilità per il 2017 è andata a prevedere una particolare misura volta a favorire l’inserimento immediato dei  giovani nel mondo del lavoro già al termine del periodo scolastico denominata “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Con “l’Alternanza Scuola-Lavoro” vengono creati una serie di percorsi d’incontro tra i giovani e le imprese già durante il ciclo scolastico dello studente. Questi percorsi utili a mettere in contatto i giovani e le imprese vengono poi rafforzati da disposizioni legislative che nel mirare a stabilizzare i giovani nelle imprese si muovono verso la direzione di una riduzione del costo del lavoro.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono attuati negli istituti tecnici e professionali e nei licei e si articolano in moduli didattico-informativi svolti in classe o in azienda e in moduli di apprendimento on the job svolti direttamente all’interno delle imprese.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO OBBLIGATORIA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE

L’alternanza scuola-lavoro – che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 è divenuta un’esperienza obbligatoria per tutti gli studenti del terzo e quarto anno – può essere svolta solo durante la sospensione delle attività didattiche e secondo il programma formativo e le modalità di verifiche stabilite. Si ricorda tuttavia, che l’alternanza scuola-lavoro benché obbligatoria ed inserita in un contesto di apprendimento didattico-informativo e pratico svolto direttamente in azienda non costituisce un rapporto di lavoro ma è solo un progetto formativo che mira a formare, istruire e suscitare la capacità imprenditoriale del  giovane nonché a responsabilizzarlo verso il mondo del lavoro.

Possono ospitare studenti le imprese, le associazioni sportive e di volontariato, gli enti culturali, le istituzioni e gli ordini professionali. Le imprese aderenti al progetto di Alternanza scuola-lavoro possono iscriversi nell’apposito Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro tenuto presso le Camere di Commercio che svolgerà una sorta di mediazione tra studenti in cerca di aziende ospitanti e viceversa.

BONUS ED AGEVOLAZIONE PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO GIOVANI GIA’ CONOSCIUTI IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entro 6 mesi dal conseguimento del diploma, la legge di stabilità 2017 ha previsto per i datori di lavoro che assumeranno giovani conosciuti durante i percorsi alternanza scuola-lavoro una possibilità di risparmio sui contributi previdenziali per un massimo di 3 .250 € annui per 3 anni.

Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS che rilascerà – previa valutazione risorse economiche – il nulla osta all’incentivo. Il Datore di lavoro entro 7 giorni dalla ricezione del nulla osta procederà ad effettuare l’assunzione e ad applicare l’incentivo.

 

Per informazioni CONTATTAMI

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Fondo di integrazione salariale un aiuto alle Pmi in difficoltà

assegno-di-solidarietaLe piccole e medie imprese dai 5 ai 15 dipendenti che si trovano in periodi di difficoltà economiche a fronte dei quali, l’unica via di uscita immediata sembrerebbe essere il licenziamento dei propri dipendenti, possono trovare un valido sostegno, atto ad evitare proprio l’interruzione dei rapporti di lavoro, dal  “fondo di integrazione salariale” che da un lato procede nella direzione della riduzione del costo lavoro e dall’altro nella tutela dei lavoratori .

Dal 1 luglio 2016 il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti dei datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali, accordi collettivi aziendali diretti a comportare una riduzione dell’orario di lavoro, per evitare o ridurre al minimo licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il ruolo del fondo di integrazione salariale è proprio quello di andare a garantire ai lavoratori un sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa al fine di evitare il licenziamento.

Mediante il fondo di integrazione salariale  quindi anche i piccoli datori di lavoro con almeno 5 dipendenti possono in periodi di crisi, riduzioni di fatturato, di ordinativi ecc., evitare di procedere ad effettuare licenziamenti di personale poiché un’accordo aziendale può intervenire:

  • in favore dell’impresa attraverso la riduzione delle ore di lavoro dei lavoratori che può arrivare al massimo al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e comunque per ogni singolo lavoratore non può comportare una riduzione di orario superiore al 70%. Questa riduzione di orario determina sicuramente  un risparmio economico e di costo del lavoro per l’impresa non indifferente, in quanto un lavoratore potrebbe passare infatti da 40 ore settimanali a 12 ore settimanali,
  • in favore del lavoratore in quanto le sue ore di lavoro non più lavoratore verrebbero direttamente pagate  dall’Inps (msg. Inps 4885 del 2016).

L’assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve presentare in via telematica all’Inps domanda di concessione corredata da accordo sindacale, entro 7 giorni dalla stipula di questo. Nella domanda devono essere indicati l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.

L’accordo sindacale può prevedere anche le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario, il datore di lavoro può modificare in aumento i limiti di orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

 

Per maggiori informazioni Contattami

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza