Fondo di integrazione salariale un aiuto alle Pmi in difficoltà

assegno-di-solidarietaLe piccole e medie imprese dai 5 ai 15 dipendenti che si trovano in periodi di difficoltà economiche a fronte dei quali, l’unica via di uscita immediata sembrerebbe essere il licenziamento dei propri dipendenti, possono trovare un valido sostegno, atto ad evitare proprio l’interruzione dei rapporti di lavoro, dal  “fondo di integrazione salariale” che da un lato procede nella direzione della riduzione del costo lavoro e dall’altro nella tutela dei lavoratori .

Dal 1 luglio 2016 il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti dei datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali, accordi collettivi aziendali diretti a comportare una riduzione dell’orario di lavoro, per evitare o ridurre al minimo licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il ruolo del fondo di integrazione salariale è proprio quello di andare a garantire ai lavoratori un sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa al fine di evitare il licenziamento.

Mediante il fondo di integrazione salariale  quindi anche i piccoli datori di lavoro con almeno 5 dipendenti possono in periodi di crisi, riduzioni di fatturato, di ordinativi ecc., evitare di procedere ad effettuare licenziamenti di personale poiché un’accordo aziendale può intervenire:

  • in favore dell’impresa attraverso la riduzione delle ore di lavoro dei lavoratori che può arrivare al massimo al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e comunque per ogni singolo lavoratore non può comportare una riduzione di orario superiore al 70%. Questa riduzione di orario determina sicuramente  un risparmio economico e di costo del lavoro per l’impresa non indifferente, in quanto un lavoratore potrebbe passare infatti da 40 ore settimanali a 12 ore settimanali,
  • in favore del lavoratore in quanto le sue ore di lavoro non più lavoratore verrebbero direttamente pagate  dall’Inps (msg. Inps 4885 del 2016).

L’assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve presentare in via telematica all’Inps domanda di concessione corredata da accordo sindacale, entro 7 giorni dalla stipula di questo. Nella domanda devono essere indicati l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.

L’accordo sindacale può prevedere anche le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario, il datore di lavoro può modificare in aumento i limiti di orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza