Tirocini formativi, di orientamento, di inserimento.

Tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento, per soggetti svantaggiati!

consulenti del lavoro cosenzaIn questo post andremo ad analizzare uno strumento che sempre più negli ultimi tempi ha assunto rilevanza, grazie soprattutto a programmi come Garanzia Giovani che lo hanno reso molto appetibile per le imprese, il Tirocinio.

Il Tirocinio può essere:

  1. Formativo e di orientamento riservato ai neo-diplomati o neo-laureati,
  2. Di inserimento o reinserimento destinato agli inoccupati, disoccupati, o soggetti percettori di mobilità/integrazioni salariali,
  3. In favore di soggetti svantaggiati ovvero disabili o altre categorie di persone svantaggiate.

Indipendentemente però dalla forma utilizzata il tirocinio non è mai un rapporto di lavoro ma rappresenta uno dei principali strumenti di ingresso nel mondo del lavoro, in quanto consente:

  • alle imprese di “testare sul campo” le qualità del tirocinante con un bassissimo impatto sui conti aziendali, conoscerlo, formarlo e al termine dello stesso decidere liberamente se trasformare il rapporto in un vero e proprio rapporto di lavoro,
  • al tirocinante di misurarsi in una realtà aziendale, aumentare le proprie competenze e perché no mettersi in mostra per riuscire in un futuro prossimo ad entrare nell’organico aziendale, infatti il 75% dei tirocini attivati sfocia in un rapporto di lavoro.

Peculiarità del tirocinio è la trilateralità del rapporto, ovvero è un rapporto tra Datore di lavoro (soggetto ospitante), Tirocinante e Soggetto promotore come il Centro per l’impiego o altri enti pubblici/privati accreditati.

Ruolo del soggetto promotore oltre a quello di vigilare e monitorare sull’andamento del tirocinio, è quello proprio di promuovere l’attivazione del tirocinio stesso attraverso la stipula di una convenzione con il datore di lavoro (soggetto ospitante).

Sulla Durata: il tirocinio può essere stipulato per un periodo massimo di 6 mesi.

Spettanze economiche: Ogni Regione con una propria delibera disciplina tale istituto, ad esempio la Regione Calabria impone che le imprese debbano corrispondere al tirocinante un rimborso minimo di 400,00 € mensili indipendentemente dalle ore di presenza. Il vantaggio dei tirocini promossi nell’ambito del programma Garanzia Giovani è che il rimborso di 400,00 € viene ripartito ovvero, una parte 300,00 € è a carico dell’Inps e da questi viene direttamente corrisposto al tirocinante, mentre i restanti 100,00 € sono a carico dell’impresa.

Aspetti Assicurativi e Previdenziali: Il tirocinante è tutelato con apposita assicurazione Inail contro eventuali infortuni sul lavoro ed è anche tutelato da una polizza di Responsabilità Civile contro eventuali danni causati a terzi nell’esercizio della sua attività; tuttavia non è tutelato dal punto di vista previdenziale ovvero il Datore di Lavoro (soggetto ospitante) non deve versare contributi all’Inps, ne consegue chiaramente che al termine del tirocinio il soggetto non maturerà né contributi utili ai fini pensionistici né tantomeno avrà diritto a fruire dei trattamenti di integrazioni salariali quali ad esempio Naspi, Dis-Coll ecc.

Possono attivare il tirocinio ogni tipo di impresa indipendentemente dalle dimensioni tuttavia, esse devono rispettare i seguenti requisiti:
  • devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • con la legge 68/99 sul lavoro dei disabili;
  • non devono aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo
  • Non devono utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori in sciopero o nei periodi di malattia, maternità, ferie.
Al termine del tirocinio non c’è obbligo di assunzione ma qualora viene fatta, l’impresa può beneficiare di una serie di agevolazioni.
Anche per i tirocinanti è prevista la consegna di un prospetto paga e qualora il reddito superi le detrazioni previste dalla legge è soggetto a tassazione, dall’anno prossimo vi è anche l’obbligo di consegnare al tirocinante la certificazione unica CU.

Il mio studio offre assistenza anche in merito all’attivazione dei Tirocini qualora interessati non esitate a Contattarmi per una Consulenza Gratuita!

Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Rottamazione delle Cartelle

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

logo_400x400Una buona opportunità rivolta non solo alle Piccole e Medie Imprese ma in generale a tutti i contribuenti alle prese con debiti non pagati è la definizione agevolata dei ruoli esattoriali cd. “Rottamazione delle Cartelle”.

Il decreto legge 193/2016 introduce la possibilità per tutti i contribuenti che hanno cartelle giacenti presso gli Agenti della Riscossione la possibilità di definirle in maniera agevolata ossia estinguere il proprio debito senza pagare sanzioni, interessi di mora e sanzioni aggiuntive.

Procedura, Modalità e Tempistiche.

Il contribuente che intende accedere alla procedura deve entro il 31 marzo 2017 inviare all’agente di riscossione – Equitalia –  apposita dichiarazione, con il modulo “DA1” pubblicato sul sito web del gruppo Equitalia.
La dichiarazione può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata alla casella della direzione regionale competente, a tale comunicazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del contribuente titolare o legale rappresentante.

In tale dichiarazione, il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento – massimo cinque – nonché la rinuncia ad eventuali giudizi in essere aventi oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione di definizione agevolata.
L’agente della riscossione entro il 31 maggio 2017, ha l’obbligo di comunicare a chi ha presentato la domanda, il nuovo importo dovuto e le relative scadenze di pagamento delle rate richieste.

La definizione agevolata deve essere perfezionata attraverso il pagamento integrale di tutte le rate e comunque Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato entro il 2017 ed il restante 30% entro l’anno successivo.

Le prime tre rate sono dovute entro luglio, settembre e novembre 2017; le restanti due rate entro aprile e settembre 2018. La modalità di pagamento deve essere indicata nella dichiarazione del debitore e può essere scelta tra le seguenti:
a) domiciliazione bancaria;
b) bollettini precompilati dall’agente della riscossione;
c) pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell’unica rata o di una delle rate, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti parziali effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Inoltre, il comma 4, prevede espressamente che tali importi non potranno essere dilazionati ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973.

Alla presentazione della domanda di accesso, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda. L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né proseguire con le eventuali procedure di recupero coattivo già avviate.

Modalità di accesso per i contribuenti con rateizzazioni già in essere

I contribuenti con rateizzazioni già in essere possono partecipare alla “Rottamazione delle Cartelle” purché risultino in regola con i pagamenti delle rate in scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

Debiti non definibili in maniera agevolata

Sono esclusi dalla Rottamazione delle Cartelle:

  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
  • l’Iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2 par. 1, lett. a) e b) della decisione 94/728/CE;
  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Si precisa che relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.

Per Analizzare e Procedere insieme alla  stesura di Piani volti alla “Rottamazione delle Cartelle” CONTATTAMI

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Alternanza Scuola-Lavoro un’opportunità per i giovani e le imprese

alternanza_scuola_lavoroALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La legge di Stabilità per il 2017 è andata a prevedere una particolare misura volta a favorire l’inserimento immediato dei  giovani nel mondo del lavoro già al termine del periodo scolastico denominata “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Con “l’Alternanza Scuola-Lavoro” vengono creati una serie di percorsi d’incontro tra i giovani e le imprese già durante il ciclo scolastico dello studente. Questi percorsi utili a mettere in contatto i giovani e le imprese vengono poi rafforzati da disposizioni legislative che nel mirare a stabilizzare i giovani nelle imprese si muovono verso la direzione di una riduzione del costo del lavoro.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono attuati negli istituti tecnici e professionali e nei licei e si articolano in moduli didattico-informativi svolti in classe o in azienda e in moduli di apprendimento on the job svolti direttamente all’interno delle imprese.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO OBBLIGATORIA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE

L’alternanza scuola-lavoro – che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 è divenuta un’esperienza obbligatoria per tutti gli studenti del terzo e quarto anno – può essere svolta solo durante la sospensione delle attività didattiche e secondo il programma formativo e le modalità di verifiche stabilite. Si ricorda tuttavia, che l’alternanza scuola-lavoro benché obbligatoria ed inserita in un contesto di apprendimento didattico-informativo e pratico svolto direttamente in azienda non costituisce un rapporto di lavoro ma è solo un progetto formativo che mira a formare, istruire e suscitare la capacità imprenditoriale del  giovane nonché a responsabilizzarlo verso il mondo del lavoro.

Possono ospitare studenti le imprese, le associazioni sportive e di volontariato, gli enti culturali, le istituzioni e gli ordini professionali. Le imprese aderenti al progetto di Alternanza scuola-lavoro possono iscriversi nell’apposito Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro tenuto presso le Camere di Commercio che svolgerà una sorta di mediazione tra studenti in cerca di aziende ospitanti e viceversa.

BONUS ED AGEVOLAZIONE PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO GIOVANI GIA’ CONOSCIUTI IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entro 6 mesi dal conseguimento del diploma, la legge di stabilità 2017 ha previsto per i datori di lavoro che assumeranno giovani conosciuti durante i percorsi alternanza scuola-lavoro una possibilità di risparmio sui contributi previdenziali per un massimo di 3 .250 € annui per 3 anni.

Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS che rilascerà – previa valutazione risorse economiche – il nulla osta all’incentivo. Il Datore di lavoro entro 7 giorni dalla ricezione del nulla osta procederà ad effettuare l’assunzione e ad applicare l’incentivo.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Fondo di integrazione salariale un aiuto alle Pmi in difficoltà

assegno-di-solidarietaLe piccole e medie imprese dai 5 ai 15 dipendenti che si trovano in periodi di difficoltà economiche a fronte dei quali, l’unica via di uscita immediata sembrerebbe essere il licenziamento dei propri dipendenti, possono trovare un valido sostegno, atto ad evitare proprio l’interruzione dei rapporti di lavoro, dal  “fondo di integrazione salariale” che da un lato procede nella direzione della riduzione del costo lavoro e dall’altro nella tutela dei lavoratori .

Dal 1 luglio 2016 il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti dei datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali, accordi collettivi aziendali diretti a comportare una riduzione dell’orario di lavoro, per evitare o ridurre al minimo licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il ruolo del fondo di integrazione salariale è proprio quello di andare a garantire ai lavoratori un sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa al fine di evitare il licenziamento.

Mediante il fondo di integrazione salariale  quindi anche i piccoli datori di lavoro con almeno 5 dipendenti possono in periodi di crisi, riduzioni di fatturato, di ordinativi ecc., evitare di procedere ad effettuare licenziamenti di personale poiché un’accordo aziendale può intervenire:

  • in favore dell’impresa attraverso la riduzione delle ore di lavoro dei lavoratori che può arrivare al massimo al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e comunque per ogni singolo lavoratore non può comportare una riduzione di orario superiore al 70%. Questa riduzione di orario determina sicuramente  un risparmio economico e di costo del lavoro per l’impresa non indifferente, in quanto un lavoratore potrebbe passare infatti da 40 ore settimanali a 12 ore settimanali,
  • in favore del lavoratore in quanto le sue ore di lavoro non più lavoratore verrebbero direttamente pagate  dall’Inps (msg. Inps 4885 del 2016).

L’assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve presentare in via telematica all’Inps domanda di concessione corredata da accordo sindacale, entro 7 giorni dalla stipula di questo. Nella domanda devono essere indicati l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.

L’accordo sindacale può prevedere anche le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario, il datore di lavoro può modificare in aumento i limiti di orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

 

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Dr. Francesco De Santo

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Consulenza Pensionistica Previdenziale

Consulenti del Lavoro CosenzaUn servizio importante offerto dallo studio del Consulente del Lavoro Dr. Francesco De Santo è la consulenza in materia pensionistica/previdenziale.

Lo studio del Consulente del Lavoro Dr. Francesco De Santo è l’unico in Calabria ad essere specializzato nel fornire assistenza e consulenza in materia di pensioni.

Ci Troviamo in Via Giuseppe Verdi n° 40 a Rende, 87036 |Cosenza| 

Attraverso il servizio Punto Previdenza saremo in grado di effettuare un check-up previdenziale ovvero una verifica del tuo Estratto Conto Previdenziale (Ecp) che ci consentirà di monitorare l’aggiornamento degli archivi che registrano i contributi maturati presso l’Inps. Il fine principale di tale attività è evitare la perdita di registrazioni, perdita che può causare il ritardo della maturazione del diritto al pensionamento.

E’ necessaria dunque una periodica e scrupolosa verifica dell’estratto conto previdenziale al fine di evitare la scadenza dei termini di prescrizione per presentare le eventuali denunce dirette al recupero della contribuzione.

Ma non solo con il check-up previdenziale oltre a verificare i versamenti potremo conoscere la data esatta di pensionamento, l’importo dell’assegno pensionistico e gli importi di eventuali pensioni di inabilità, invalidità e superstiti.

Con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo e con l’incessante processo riformatorio che ha caratterizzato il sistema pensionistico italiano si è reso necessario per i lavoratori essere assistiti nel complesso panorama normativo,

  • per conoscere con largo anticipo il momento nel quale si andrà in pensione,
  • per sapere quale sarà l’importo dell’assegno sociale che si percepirà una volta in pensione,
  • per programmare al meglio l’uscita dal lavoro

Oggi più che mai c’è bisogno di una seria ed affidabile consulenza pensionistica previdenziale che solo un professionista del settore ti può garantire e che ti possa orientare ed assistere nella giungla di leggi e regolamenti che negli anni sono stati posti in essere.

Per questo il mio studio ti offre consulenza ed assistenza in merito

  • alla simulazione del calcolo della pensione con determinazione dell’importo,
  • alla domanda di pensione,
  • all’operazione di riscatto di contributi,
  • alla totalizzazione contributiva,
  • alla ricongiunzione contributiva,
  • al versamento di contributi volontari,
  • alla costituzione di un fondo di previdenza complementare.

Per tutte le gestioni previdenziali siano esse Inps o altre Casse previdenziali private, per tutte le categorie di lavoratori siano essi dipendenti pubblici, privati, liberi professionisti, dirigenti, lavoratori autonomi, lavoratori dello sport e dello spettacolo, lavoratori della gestione separata, agenti di commercio ecc. ecc.

Attraverso un’attenta analisi della situazione contributiva valuteremo tutte le opzioni per un’uscita dal lavoro che sia tale da garantirti un’assegno sociale in grado di permetterti di condurre una volta in pensione quel tenore di vita adeguato alle tue aspettative future.

Vieni a trovarmi per una consulenza pensionistica previdenziale e per maggiori informazioni CONTATTAMI

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

Incentivi Assunzioni 2017

Incentivi assunzioni

Quali sono gli incentivi assunzioni 2017 previsti dalla legge di stabilità?

Il testo della legge di stabilità definitivamente approvato dal Parlamento va ad inquadrarsi nel complesso panorama di ristrutturazione degli incentivi alle assunzioni già delineato a larghi tratti dalla legge Fornero l. 92/2012.

Si ricorda che al 31/12/2016 cesseranno di esistere una serie di agevolazioni:

  • la legge 208/2015 ovvero lo sgravio biennale al 40% dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato
  • la legge 223/91 per quanto riguarda la contribuzione al 10% per i lavoratori neo-assunti provenienti dal bacino della mobilità
  • lo sgravio totale dei contributi per l’assunzione di giovani apprendisti per le aziende con meno di 9 dipendenti (dal 01/01/2017 la contribuzione salirà all’11,84%)

La legge di stabilità il cui testo è attualmente in fase di approvazione alla Camera dei deputati si muove verso una direzione di alleggerire il peso degli incentivi alle assunzioni per catalizzarlo verso determinate categorie quali i giovani o territori il meridione, per poi mirare a partire dal 2018 ad una ristrutturazione complessiva del carico contributivo e del costo del lavoro per le imprese.

Tuttavia il mercato del lavoro soprattutto nel Sud Italia che ha dipeso – e non di poco – nel corso degli anni dai vari bonus previsti dal legislatore, nel 2017 si troverà con poche misure volte a favorire l’inserimento agevolato dei lavoratori dipendenti nel mondo del lavoro.

Le misure previste dalla legge di stabilità per il 2017 per quanto riguarda gli incentivi alle assunzioni sono:

A Esonero contributivo per le assunzioni di giovani impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro:

  • Incentivo ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato effettuate dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018,
  • a chi è rivolto: ai giovani che abbiano svolto con lo stesso datore percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato durante il percorso di studi (formazione vera),
  • durata dell’agevolazione 3 anni,
  • entità dell’agevolazione 100% dell’ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro fino a un massimo annuo di 3.250 €.

B Occupazione al Sud:

  • Incentivo ai datori di lavoro in 8 regioni italiane (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) che assumono giovani disoccupati con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato,
  • a chi è rivolto: ai giovani disoccupati dai 15 ai 24 anni di età o maggiori di 24 anni se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
  • durata dell’agevolazione 12 mesi per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
  • entità dell’agevolazione, sgravio totale (tetto di 8.060 euro) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (cumulabile con altre tipologie di incentivi).

C Bonus Giovani:

  • Incentivo ai datori di lavoro su tutto il territorio nazionale che assumono giovani non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (c.d. NEET),
  • a chi è rivolto: ai Neet iscritti a garanzia giovani tra i 15 e i 24 anni e ai Neet iscritti a garanzia giovani tra i 24 ed i 29 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi,
  • durata dell’agevolazione 12 mesi per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
  • entità dell’agevolazion, Sgravio totale (tetto di 8.060 euro) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per
    lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato; Sgravio al 50% (tetto di 4.030 euro) dei contributi
    previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a tempo determinato.

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

co-co_-co_Il  contratto di lavoro che un’impresa può stipulare con un lavoratore non è solo di tipo subordinato (lavoratore dipendente) ma può essere anche autonomo (lavoratore a partita iva) o parasubordinato (Contratti di Collaborazione).

Proprio dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa che adesso vogliamo parlare. Questi non sono state soppressi – come si vuol fare credere – dal Jobs Act poiché ha solo eliminato il ricorso al progetto ma continuano ad esistere, anzi sono ritornati nella loro versione originaria, l’importante è saperli delineare bene.

Questa tipologia di contratti forse abusata nel corso del tempo rappresentano, se configurati non in maniera fraudolenta, dei validissimi ed utili strumento atti a ridurre il costo del lavoro per l’impresa e ad immettere dosi di flessibilità nella stessa.

Quando è configurabile un contratto di collaborazione coordinata e continuativa? E’ possibile instaurare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora vi sia un’autonomia operativa ed organizzativa del prestatore di lavoro soprattutto in riferimento ai luoghi e tempi di svolgimento della prestazione.

Cosa vuol dire in negativo? Significa che l’attività lavorativa deve essere svolta senza vincoli di subordinazione (ovvero che non devono essere presenti nel rapporto di lavoro i classici elementi della subordinazione) da parte del datore di lavoro che in questo caso prende il nome di committente.

Il lavoratore – collaboratore – non deve quindi sottostare al rispetto di obblighi di orari di lavoro, al potere direttivo e di controllo, non deve ricevere a scadenza periodica e predeterminata una retribuzione, non  deve essere inserito in maniera funzionale  nell’organizzazione gerarchica dell’impresa. La presenza anche di uno solo di questi elementi, fa scattare la presunzione da parte dell’autorità ispettiva di  un rapporto di lavoro subordinato con la conseguente riconversione dello stesso e l’applicazione di sanzioni.

Questo è quello che non deve realizzarsi ma, cosa vuol dire in positivo la nozione di sopra?

Significa che il lavoratore deve svolgere l’attività lavorativa oggetto del contratto con sua prevalente personalità ed unica responsabilità, egli gode infatti di una totale autonomia nelle scelte delle modalità di adempimento della prestazione che può essere anche a tempo indeterminato e quindi avere carattere di continuità.  Il committente può fornire le direttive al collaboratore e la Cassazione, con sentenza 23/07/2004 n. 13884 ammette anche la possibilità per il collaboratore di utilizzare i locali e le attrezzature del committente per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Bene, per configurare correttamente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa bisognerà quindi analizzare l’attività svolta dell’impresa e l’attività che andrà a svolgere il collaboratore. Sicuramente non a tutti i lavoratori sarà applicabile tale tipologia contrattuale ma caso per caso si andrà a valutare quando questa sia configurabile, ad esempio risulta possibile per un’istituto scolastico privato instaurare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un maestro.

Al fine di realizzare una maggior tutela per l’impresa circa la reale genuinità del rapporto contro eventuali controlli ispettivi, consiglio sempre di “blindare” il contratto di collaborazione mediante una certificazione che può essere rilasciata dagli organismi di certificazione tra i quali la commissione di conciliazione istituita presso il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro.

Per quanto riguarda il rapporto tra contratto di collaborazione e costo del lavoro, sicuramente  questo per le casse dell’impresa rappresenta per antonomasia un’occasione di risparmio economico e di flessibilità organizzativa.

Il contratto infatti non deve prevedere alcun tipo di risultato o compenso minimo, il collaboratore verrà pagato al raggiungimento degli obiettivi e, solo al momento del pagamento, verranno calcolati e versati i contributi, le cui aliquote nonostante gli aumenti fatti, sono ancora inferiori rispetto alle aliquote contributive previste per i lavoratori subordinati. La legge di stabilità 2017 seppur non ancora approvata dal Parlamento sembra andare verso una riduzione dell’aliquota contributiva Inps portandola dall’attuale 27% al 25%. In favore del lavoratore non sono previsti Tfr, buonuscite o altre prerogative esistenti per i lavoratori subordinati come la tredicesima, la quattordicesima, congedi, ferie e permessi vari (in quanto non è un rapporto di lavoro dipendente).

Tuttavia se per le casse dell’impresa questo rappresenta un contratto appetibile fermo restando il rispetto delle condizioni di legalità che ne originano la stipula, notiamo come il diritto del lavoro nel corso degli ultimi anni si sia andato a muovere verso un’aumento delle tutela anche per i collaboratori, i quali seppur ancora non parificati ai lavoratori dipendenti possono godere dell’Assegno Nucleo Familiare, dell’indennità di disoccupazione “Dis-Coll”, dell’indennità di malattia, infortunio, maternità e congedo parentale a carico degli enti previdenziali, e dal punto di vista economico possono beneficiare anche delle 80 € del cosiddetto Bonus Renzi.

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

 

Smart Working: nuove e migliori forme di lavoro e riduzione dei costi d’impresa

smart-working1Lo Smart Working nella sua versione italiana di “lavoro agileè una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro.

L’innovazione dettata dalla tecnologia ha inciso profondamente non solo nei nostri stili di vita ma anche nei rapporti lavorativi, dove possiamo scorgere un’alterazione del classico paradigma del lavoratore dipendente subordinato verso forme lavorative più ibride, flessibili ma che non sfociano nel parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ex contratti a progetto).

Stiamo parlando di smart working la cui configurazione può portare ad una sensibile riduzione dei costi per l’impresa – non solo in termini di costo del lavoro – ed una concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il dipendente.

Lo smart working non è dunque una nuova tipologia contrattuale ma è un modo diverso di eseguire la prestazione lavorativa, questa infatti può essere svolta in parte in azienda e in parte presso il domicilio del lavoratore.

Nell’attesa che il disegno di legge n. 2233 disciplinante il lavoro agile (smart working) venga approvato dal Parlamento è possibile porre in essere contratti individuali stipulati tra impresa e lavoratori volti a prevedere forme di lavoro agile.

Si può ricorrere a lavoro agile quindi, anche semplicemente con la stipula di accordi individuali tra impresa e lavoratori tendenti alla destrutturazione temporanea o definitiva della prestazione.

L’accordo individuale (che a mio avviso è consigliabile certificarlo presso idonee sedi di certificazione dei contratti di lavoro) deve contenere una clausola in cui si conviene che l’esecuzione della prestazione lavorativa si svolga in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, stabilendo con sufficiente precisione i giorni specifici della settimana in cui il lavoratore sarà presente all’interno dell’azienda.

L’accordo deve prevedere inoltre un rientro in sede definitivo per specifiche esigenze aziendali, le aree geografiche di riferimento della prestazione, la modalità di tenuta dei documenti di servizio, gli obblighi di reperibilità telefonica, i mezzi di lavoro a disposizione ed i casi di rientro immediato in sede per malfunzionamento o aggiornamento sistemi. L’accordo può prevedere anche una scadenza predefinita e individuare le condizioni risolutive specifiche.

Secondo un’indagine condotta dall’osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro nel 2015 su 17 milioni di lavoratori dipendenti in Italia ben 171 mila hanno lavorato da casa almeno un giorno, cifra destinata a crescere,

Tante sono le imprese che attualmente hanno introdotto forme di smart working tra di esse spicca la Vodafone Italia dove già dal 2014 oltre 3000 dipendenti, che non hanno contatto diretto con il cliente, possono lavorare da casa per due giorni al mese, compresi tra il martedì e il giovedì.
Così Elisabetta Caldera, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, commenta l’iniziativa «Per noi significa innanzitutto essere i primi a usare i prodotti e i servizi che offriamo ai nostri clienti. E poi si incoraggia una cultura del lavoro più orientata al risultato e meno alla presenza fisica. Così aumenta la produttività e la focalizzazione sui risultati, migliorando anche la qualità della vita e la motivazione dei propri dipendenti. Un circolo virtuoso di cui beneficiano l’organizzazione, le persone e anche l’ambiente».

Lo Smart working/lavoro agile rappresenta dunque la nuova frontiera del diritto del lavoro e porta con sè non solo un nuovo modo di svolgere la prestazione lavorativa ma anche una serie di risparmi economici per le imprese, soprattutto per le imprese di servizi e del terziario avanzato anche di piccole dimensioni.

Quali sono i costi che si possono risparmiare? Certamente quelli legati alle strutture fisse dove il dipendente svolge la prestazione come ad esempio energia elettrica, costi legati all’uso e consumo di attrezzature aziendali, di strumenti informatici, di materiale di consumo. Sulla parte retributiva/contributiva vengono meno i costi legati alle trasferte, eventuali benefit come auto aziendali, buoni pasto in quanto si presume che il dipendente svolga la sua attività presso la sua abitazione.

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Dott. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

 

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

apprendTra i vari contratti di lavoro utilizzabili in un’ottica di riduzione del costo del lavoro, un posto importante è stato sempre rivestito dall’Apprendistato. Tale contratto soprattutto ai giorni nostri con gli sgravi contributivi “ridotti al minimo” rappresenta la migliore soluzione volta a favorire l’inserimento del giovane nel mondo del lavoro senza impattare in maniera gravosa sulle casse dell’impresa e non solo, anche su una serie di istituti normativi e contrattuali.

L’Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Esistono tre tipologie di Apprendistato:

  • Apprendistato Professionalizzante (quella più diffusa e di cui ci occuperemo qui)
  • Apprendistato di Alta formazione e ricerca
  • Apprendistato per l’istruzione secondaria

Tuttavia a queste ultimamente, se ne è andata ad aggiungere un’altra forma – che si scontra un po con l’ambito soggettivo tradizionale di questo contratto – ovvero l’Apprendistato per i lavoratori in mobilità.

In questo post andremo a delineare brevemente e schematicamente le caratteristiche dell‘Apprendistato professionalizzante calcando i tratti sul quel che a noi interessa ovvero la riduzione del costo del lavoro.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).

DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.

BENEFICI CONTRIBUTI INPS
Per le aziende con più di 9 dipendenti la contribuzione per gli apprendisti è pari al 11,61%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i primi 3 anni di contratto con l’esclusione della quota pari all’1,61%.

Al termine dell’Apprendistato in caso di conferma del giovane è riconosciuto all’impresa una contribuzione pari al 10% per altri 12 mesi.

BENEFICI CONTRIBUTI INAIL

Le retribuzioni corrisposte agli Apprendisti sono esenti da contributi Inail (Esenzione Totale dal pagamento del premio Inail), cosa ormai sempre più rara!

BENEFICI ECONOMICI 

  • Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto

 o, in alternativa,

  • di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità’ di servizio. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%o di quella che gli sarebbe dovuta.

BENEFICI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

BENEFICI NORMATIVI

I lavoratori in apprendistato non rientrano nel computo numerico  dei lavoratori dell’impresa ai fini dell’applicazione di una serie di adempimenti normativi e contrattuali..

ONERE FORMATIVO

Tra tutti questi benefici l’unico onore che il datore di lavoro deve sostenere è quello di garantire una formazione al lavoratore sia all’interno della struttura aziendale che esterna all’impresa secondo le normative regionali.

 

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Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza

 

Riduzioni Contributive in edilizia

Busta Paga Edilizia

 

Il costo del lavoro molto pesante per le imprese italiane lo è ancor di più per il settore edile, le cui percentuali di carico contributivo per le imprese possono addirittura toccare il 46,47% senza considerare la quota a carico del lavoratore pari al 9,19% ma che viene sempre versata da parte del datore di lavoro, si può arrivare comodamente al 55,66%. Ciò vuol dire che per uno stipendio medio di un operaio a 40 ore settimanali di 1540,00 €/mensili lordi il datore di lavoro dovrà corrispondere all’Inps ben 857,16 €/mese di contribuzione.

Fatta questa premessa anche in edilizia si può giungere ad un significativo contenimento del costi del lavoro (per saperne di più scarica il mio e-book gratuito)

La riduzione del costo del lavoro nel settore edile passa attraverso una serie di piccoli e grandi accorgimenti (dalla gestione delle posizioni Inail all’attivazione delle varie agevolazioni o incentivi contributivi di volta in volta previsti dalle normative) che seppure apparentemente marginali, se sommati alla fine, ci daranno un risultato di tutto rispetto, tale da garantire soprattutto alle piccole e medie imprese un consistente risparmio economico – che prende le vesti di surplus – derivante dal contenimento del costo del lavoro. Tutto questo consentirà alle piccole e medie imprese di accaparrarsi nel libero mercato una posizione di vantaggio fortemente competitiva, molto più alta rispetto a quelle delle imprese loro concorrenti.

La riduzione che si vuole esaminare in questa sede è quella prevista dalla legge 341 del 1995 che viene di anno in anno confermata (prorogata).

Anche per l’anno 2016 l’Inps con il messaggio n. 3358 del 2016 ha confermato le riduzioni contributive in edilizia.

La riduzione contributiva in questione è pari al 11,50% dei contributi pagati da Gennaio a Dicembre 2016 dal datore di lavoro per gli operai occupati a tempo pieno.

Beneficiarie dello sgravio sono tutte quelle imprese edili che rientrano nei codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.00  con esclusione delle imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09.

In particolare possono beneficiare della riduzione contributiva del 11,50% le imprese edili che si occupano di:

  • Costruzioni di edifici residenziale e non residenziali,
  • costruzioni di strade, ferrovie, autostrade, piste aeroportuali, linee ferroviarie e metropolitane, ponti e gallerie,
  • costruzioni di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, per l’energia elettrica e la telecomunicazione,
  • costruzioni di opere idrauliche, di altre opere di ingegneria di civile, lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione,
  • lavori di costruzione specializzati come demolizione e preparazione dei cantieri edili o sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazioni,
  • completamento e finitura di edifici come intonacatura stuccatura, posa in opera di infissi, arredi controsoffitti, pareti mobili e simili, casseforti, forzieri e porte blindati,
  • rivestimenti di pavimenti e muri,
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri,
  • altri lavori di completamento e finitura degli edifici,
  • attività non specializzate di lavori edili (muratori),
  • realizzazioni di coperture,
  • pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterni di edifici,
  • noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione,
  • altri lavori specializzati di costruzione.

Tali imprese al fine di ottenere la riduzione contributiva in questione, devono aver iscritto i propri operai alla Cassa edile e al contempo provvedere al regolare versamento dei contributi previdenziali oltreché rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali dei lavoro.

Il beneficio della riduzione contributiva non è automatico. Esso infatti deve essere richiesto mediante una presentazione di un’istanza telematica all’Inps con il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Una volta chiesto qualora vengono rispettati tutti i requisiti l’Inps emanerà parere positivo. In caso di esito positivo le posizione contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N” e lo sgravio in questione sarà fruibile in Uniemens come una partita a credito con l’ammontare dei contributi dovuti.

Per altre Informazioni o Assistenza non esitate a Contattarmi

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza