CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

apprendTra i vari contratti di lavoro utilizzabili in un’ottica di riduzione del costo del lavoro, un posto importante è stato sempre rivestito dall’Apprendistato. Tale contratto soprattutto ai giorni nostri con gli sgravi contributivi “ridotti al minimo” rappresenta la migliore soluzione volta a favorire l’inserimento del giovane nel mondo del lavoro senza impattare in maniera gravosa sulle casse dell’impresa e non solo, anche su una serie di istituti normativi e contrattuali.

L’Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Esistono tre tipologie di Apprendistato:

  • Apprendistato Professionalizzante (quella più diffusa e di cui ci occuperemo qui)
  • Apprendistato di Alta formazione e ricerca
  • Apprendistato per l’istruzione secondaria

Tuttavia a queste ultimamente, se ne è andata ad aggiungere un’altra forma – che si scontra un po con l’ambito soggettivo tradizionale di questo contratto – ovvero l’Apprendistato per i lavoratori in mobilità.

In questo post andremo a delineare brevemente e schematicamente le caratteristiche dell‘Apprendistato professionalizzante calcando i tratti sul quel che a noi interessa ovvero la riduzione del costo del lavoro.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).

DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.

BENEFICI CONTRIBUTI INPS
Per le aziende con più di 9 dipendenti la contribuzione per gli apprendisti è pari al 11,61%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i primi 3 anni di contratto con l’esclusione della quota pari all’1,61%.

Al termine dell’Apprendistato in caso di conferma del giovane è riconosciuto all’impresa una contribuzione pari al 10% per altri 12 mesi.

BENEFICI CONTRIBUTI INAIL

Le retribuzioni corrisposte agli Apprendisti sono esenti da contributi Inail (Esenzione Totale dal pagamento del premio Inail), cosa ormai sempre più rara!

BENEFICI ECONOMICI 

  • Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto

 o, in alternativa,

  • di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità’ di servizio. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%o di quella che gli sarebbe dovuta.

BENEFICI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

BENEFICI NORMATIVI

I lavoratori in apprendistato non rientrano nel computo numerico  dei lavoratori dell’impresa ai fini dell’applicazione di una serie di adempimenti normativi e contrattuali..

ONERE FORMATIVO

Tra tutti questi benefici l’unico onore che il datore di lavoro deve sostenere è quello di garantire una formazione al lavoratore sia all’interno della struttura aziendale che esterna all’impresa secondo le normative regionali.

 

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Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza

 

Riduzioni Contributive in edilizia

Busta Paga Edilizia

 

Il costo del lavoro molto pesante per le imprese italiane lo è ancor di più per il settore edile, le cui percentuali di carico contributivo per le imprese possono addirittura toccare il 46,47% senza considerare la quota a carico del lavoratore pari al 9,19% ma che viene sempre versata da parte del datore di lavoro, si può arrivare comodamente al 55,66%. Ciò vuol dire che per uno stipendio medio di un operaio a 40 ore settimanali di 1540,00 €/mensili lordi il datore di lavoro dovrà corrispondere all’Inps ben 857,16 €/mese di contribuzione.

Fatta questa premessa anche in edilizia si può giungere ad un significativo contenimento del costi del lavoro (per saperne di più scarica il mio e-book gratuito)

La riduzione del costo del lavoro nel settore edile passa attraverso una serie di piccoli e grandi accorgimenti (dalla gestione delle posizioni Inail all’attivazione delle varie agevolazioni o incentivi contributivi di volta in volta previsti dalle normative) che seppure apparentemente marginali, se sommati alla fine, ci daranno un risultato di tutto rispetto, tale da garantire soprattutto alle piccole e medie imprese un consistente risparmio economico – che prende le vesti di surplus – derivante dal contenimento del costo del lavoro. Tutto questo consentirà alle piccole e medie imprese di accaparrarsi nel libero mercato una posizione di vantaggio fortemente competitiva, molto più alta rispetto a quelle delle imprese loro concorrenti.

La riduzione che si vuole esaminare in questa sede è quella prevista dalla legge 341 del 1995 che viene di anno in anno confermata (prorogata).

Anche per l’anno 2016 l’Inps con il messaggio n. 3358 del 2016 ha confermato le riduzioni contributive in edilizia.

La riduzione contributiva in questione è pari al 11,50% dei contributi pagati da Gennaio a Dicembre 2016 dal datore di lavoro per gli operai occupati a tempo pieno.

Beneficiarie dello sgravio sono tutte quelle imprese edili che rientrano nei codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.00  con esclusione delle imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09.

In particolare possono beneficiare della riduzione contributiva del 11,50% le imprese edili che si occupano di:

  • Costruzioni di edifici residenziale e non residenziali,
  • costruzioni di strade, ferrovie, autostrade, piste aeroportuali, linee ferroviarie e metropolitane, ponti e gallerie,
  • costruzioni di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, per l’energia elettrica e la telecomunicazione,
  • costruzioni di opere idrauliche, di altre opere di ingegneria di civile, lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione,
  • lavori di costruzione specializzati come demolizione e preparazione dei cantieri edili o sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazioni,
  • completamento e finitura di edifici come intonacatura stuccatura, posa in opera di infissi, arredi controsoffitti, pareti mobili e simili, casseforti, forzieri e porte blindati,
  • rivestimenti di pavimenti e muri,
  • tinteggiatura e posa in opera di vetri,
  • altri lavori di completamento e finitura degli edifici,
  • attività non specializzate di lavori edili (muratori),
  • realizzazioni di coperture,
  • pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterni di edifici,
  • noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione,
  • altri lavori specializzati di costruzione.

Tali imprese al fine di ottenere la riduzione contributiva in questione, devono aver iscritto i propri operai alla Cassa edile e al contempo provvedere al regolare versamento dei contributi previdenziali oltreché rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali dei lavoro.

Il beneficio della riduzione contributiva non è automatico. Esso infatti deve essere richiesto mediante una presentazione di un’istanza telematica all’Inps con il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Una volta chiesto qualora vengono rispettati tutti i requisiti l’Inps emanerà parere positivo. In caso di esito positivo le posizione contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N” e lo sgravio in questione sarà fruibile in Uniemens come una partita a credito con l’ammontare dei contributi dovuti.

Per altre Informazioni o Assistenza non esitate a Contattarmi

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

 

Incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di Naspi

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Tra i tanti strumenti previsti dalla legge per favorire la riduzione del costo del lavoro un posto importante è ricoperto dall’incentivo  per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione cosiddetta “Naspi” che mira a creare rapporti di lavoro stabili e duraturi.

Questo incentivo non deve essere confuso con il più famoso sgravio contributivo biennale del 40% questi, infatti, sono due strumenti separati ma sovrapponibili. Ovvero l’utilizzo di uno non esclude l’altro anzi proprio la possibilità di utilizzare congiuntamente entrambi va a rafforzare il nostro obiettivo principale cioè la Riduzione del Costo del Lavoro che deve esplicarsi in:

  • creazione di rapporti di lavoro stabili,
  • maggiore produttività dei lavoratori,
  • riduzione dell’area di esposizione dell’impresa a contenziosi con lavoratori, autorità ispettive ed amministrative,
  • vantaggio economico competitivo per l’impresa.

Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari del trattamento di disoccupazione “Naspi” hanno diritto ad un incentivo economico pari al 20% dell’importo mensile di indennità di disoccupazione residua che sarebbe spettata al lavoratore fino alla data di scadenza del sussidio.

Tale incentivo è cumulabile come abbiamo visto con le agevolazioni contributive attualmente in vigore come ad esempio, lo sgravio contributivo biennale del 40% per l’assunzione di persone prive di un rapporto di lavoro stabile da almeno 6 mesi o  lo sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di donne di qualsiasi età o uomini over 50 e tanti altri sgravi ed incentivi in vigore.

L’incentivo spetta inoltre anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto di lavoro a termine – contratto a tempo determinato – già instaurato con un lavoratore titolare dell’indennità di disoccupazione.

L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di “Naspi” deve essere richiesto dal datore di lavoro direttamente o tramite intermediario – consulente del lavoro – mediante procedura informatica online sul sito dell’Inps. Per conoscere meglio questo incentivo, avere informazioni e strutturare un piano di riduzione costi del lavoro per la tua impresa non esitare a

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Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro Cosenza |Via Giuseppe Verdi 40, 87036 Rende|

Nuovo Incentivo alle imprese che assumono

RegioneCalabria

E’ stato pubblicato sul Burc n. 81 del 28/07/2016 il decreto n° 8388 del 15/07/2016, attraverso il quale viene previsto l’istituzione di un nuovo incentivo alle imprese che assumono “Avviso Pubblico della Regione Calabria per la concessione di incentivi alle imprese e/o datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e disoccupati”.

L’incentivo in questione è di natura economica non un conguaglio contributivo!

Il nuovo bando rientrante tra le iniziative volte a rispondere in maniera strutturata ed efficace all’attuale crisi occupazionale, va a destinare un incentivo alle imprese che assumono o hanno assunto personale dalla data del 01 Maggio 2016 che:

  • hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni nel territorio della Regione Calabria,
  • sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “ de minimis ” (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013),
  • sono in regola con l’applicazione del CCNL,
  • non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti,
  • sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di
    Categoria,
  • sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro,
  • sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili,
  • non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data
    dell’assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m).

Naturalmente il beneficio non spetta qualora l’assunzione costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente di legge o violi il diritto di precedenza di un lavoratore.

I soggetti agevolabili sono:

  • lavoratori disoccupati percettori in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altro provvedimento equipollente
  • lavoratori disoccupati.

Tali soggetti inoltre devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Calabria;
  • abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego,
  • aver firmato il Patto di servizio con il Centro per l’Impiego competente.

L’incentivo spetta sia in caso di assunzioni a tempo indeterminato che anche a tempo determinato ma, vediamo la Tipologia e misura dell incentivo:

  •  Euro 10.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time,
  •  Euro 5.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part –time, non inferiore al 50% dell’orario mensile previsto dai C.C.N.L. in vigore presso l’azienda
    assuntrice,
  • Euro 4.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine full -time della durata minima di 6 mesi,
  • Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine part -time della durata minima di 6 mesi, non inferiore al 50% dell’orario mensile previsto dai C.C.N.L. in vigore presso l’azienda assuntrice.

Nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato a termine della durata di 6 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l’impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

  • Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine full time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time,
  • Euro 3.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time,
  • Euro 8.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time.

Dopo la presentazione della domanda sulla base di apposita procedura telematica, l’impresa che risulterà beneficiaria dell’avviso mediante pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione riceverà sul  proprio codice Iban indicato nella richiesta l’incentivo in un’unica soluzione. 

 

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Dr. Francesco De Santo

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Contratto di Lavoro Intermittente un buon compromesso

lavoro intermittente

La stagione estiva è alle porte e per molte imprese, esercizi turistici delle nostre belle località è tempo di lavoro.

Molti saranno i lavoratori impegnati nei settori della ristorazione, pubblici esercizi, strutture turistiche, hotel, camping, villaggi ecc. ecc.

Il turismo, vero settore trainante dell’Italia che tuttavia, come altri ha avuto sempre quale minimo comune denominatore il problema del costo del lavoro.

Con la stretta fatta pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri sui voucher, questo strumento – che finora, qualora usato e non abusato nella sua essenziale natura, ha garantito un forte contenimento del costo del lavoro per le nostre imprese – sembra ormai destinato verso un ridimensionamento nel suo utilizzo,  ha fatto puntare gli occhi degli operatori del diritto verso altri strumenti o forme contrattuali in grado di sostituire il voucher nella sua funzione, cercando al tempo stesso di individuarne dei migliori negli effetti.

Pertanto vi è bisogno di uno strumento normativo capace di compensare quelle esigenze di flessibilità in termini di contenimento dei costi e prestazioni lavorative a carattere discontinuo per l’impresa con quelle di incremento della tutela e sicurezza del lavoratore.

Questo compromesso lo può garantire solo un Contratto, che esiste nel nostro ordinamento giuridico dal 2003, il Contratto di Lavoro Intermittente.

Il Contratto di Lavoro intermittente, meglio conosciuto come lavoro a chiamata “job on call” può avere due versioni. Contratto di lavoro intermittente con obbligo di disponibilità o senza obbligo di disponibilità, queste formule configurano in capo lavoratore un’obbligo di risposta o meno, alla chiamata al lavoro del suo datore.

La versione più usata è quella senza obbligo di disponibilità, ovvero alla chiamata del datore, il lavoratore può anche rifiutarsi di effettuare la prestazione.

Ma andiamo nella parte pratica dell’argomento.

Al fine di instaurare un rapporto di lavoro intermittente, vi è bisogno di redigere un contratto di lavoro, viene quindi effettuata l’assunzione del lavoratore con relativa iscrizione all’Inps e all’inail ma, il datore di lavoro andrà a pagare al lavoratore le sole giornate di lavoro svolto, ovvero le “chiamate”, di conseguenza verserà i contributi solo sulle giornate di lavoro effettuate.

Vantaggi per il datore di lavoro:

  • flessibilià e sicurezza nel senso che dispone di un lavoratore contrattualizzato che può in qualsiasi momento essere chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa,
  • contenimento dei costi, nel senso che retribuirà il lavoratore e pagherà i contributi solo per le giornate di lavoro effettivamente svolte.

Vantaggi per il lavoratore:

  • essere iscritto alla gestione lavoratori dipendenti dell’Inps e quindi avere contributi superiori rispetto ai voucher,
  • avere una tutela infortunistica come un normale lavoratore dipendente,
  • avere qualora ne abbia diritto agli assegni nucleo familiari, la maternità, la malattia, l’indennità di disoccupazione ecc.

In poche parole il Contratto di lavoro intermittente è un buon compromesso tra riduzione del costo del lavoro, esigenze di lavoro discontinuo per le imprese e sicurezza sociale per il lavoratore.

Per conoscere meglio e stipulare un Contratto di Lavoro Intermittente non esitate a Contattarmi.

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza 

Interpelli Ministero del lavoro circa la fruizione di agevolazioni normative e contributive

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Il Ministero del Lavoro con gli interpelli n° 17 e 18 del mese di Maggio 2016 è andato a fornire la propria interpretazione su casi particolari, inerenti le modalità di fruizione delle agevolazioni normative e contributive.

Con l’Interpello n° 17/2016 il  Ministero ha stabilito che, l’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016 – che ricordiamo, prevede in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, soggetti privi di occupazione da almeno 6 mesi, una riduzione del versamento dei contributi al 40% nei limiti di 3.250 € annui per 2 anni  – può essere applicato, entro il limite di 24 mesi, anche in favore di un lavoratore che era stato precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro, il quale a sua volta aveva già beneficiato dell’incentivo.

Il Ministero sottolinea quindi che, ai fini della concessione del nuovo incentivo non assume rilevanza il fatto che il lavoratore oggetto di nuova assunzione sia reduce da un’assunzione agevolata quanto, il periodo di 24 mesi complessivi che non può essere superato sommando i due periodi di assunzione agevolata e la circostanza che, il nuovo datore di lavoro non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro (previsione l. 92/2012 legge Fornero volta ad evitare abusi delle agevolazioni).

Con l’Interpello n.18/2016 il Ministero del Lavoro ha fornito invece un altro parere, in merito alla possibilità di fruire da parte delle imprese che non siano iscritte alle associazioni di categoria firmatarie del CCNL, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge.

Tante infatti sono le imprese che pur applicando un contratto di lavoro siglato magari da Confcommercio, Confindustria, Federturismo o altra associazione non siano magari aderenti a queste e, quindi non provvedono a versare il cd. contributo di assistenza contrattuale. Il Ministero del Lavoro adito in merito, ha affermato che anche qualora, le imprese non siano iscritte alle predette associazioni nonostante provvedono ad applicare nei confronti dei propri dipendenti un contratto di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria, non sono in alcun caso estromissibili dalla fruizione di benefici normativi e contributivi. E’ questo il caso delle assunzioni agevolate e di tutte le altre agevolazioni ed incentivi previste dalla legge.

Per Informazioni o Consulenza circa Assunzioni Agevolate non esitate a Contattarmi

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Busta Paga Edilizia

Busta Paga Edilizia

Lo Studio del Dr. Francesco De Santo Consulente del Lavoro in Rende, Via Giuseppe Verdi 40, 87036  – Cosenza -offre ai suoi clienti un ottimo servizio di elaborazione busta paga edilizia.

Lo Studio vanta, infatti, un’ottima conoscenza nel campo dell’edilizia.

Il mondo dell’edilizia – come è noto – è molto particolare sia per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali che per quanto riguarda gli adempimenti da svolgersi nei confronti degli enti fiscali.

In questo settore, assumono grande importanza le Casse edili o altre Casse regolarmente istituite e operative, come l’Edil Cassa, che forniscono ai dipendenti una serie di provvidenze ed assistenza.

L’esser preciso ed in regola, nello svolgimento degli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali ma soprattutto, nei confronti delle Casse Edili è essenziale ai fini del rilascio del Durc.

Durc il cui possesso è diventato per le imprese edili imprescindibile ai fini dello svolgimento di qualunque tipo di lavoro, pubblico o privato che sia.

Oltre a questa particolarità, la legge e la contrattazione impongono nella redazione della busta paga edilizia, il rispetto di una serie di istituti – che troviamo solo nel settore dell’edilizia – e che sono imprescindibili ai fini di una corretta gestione del personale, in  un’ottica di evitare contenziosi con i lavoratori (che nel mondo dell’edilizia se ne contano a dismisura) ma soprattutto, sanzioni da parte delle autorità ispettive.

La corretta redazione della busta paga edile è essenziale ai fini del rilascio del Durc, in quanto quest’ultimo è subordinato anche all’applicazione delle norme previste dalla legge e dai contratti collettivi ed, una corretta elaborazione della busta paga è il riflesso – e garanzia – del rispetto degli obblighi imposti dalla legge e contrattazione nella materia.

Ma, lo Studio De Santo nell’elaborazione busta paga edilizia, garantisce inoltre ai suoi clienti un consistente risparmio sul costo del lavoro, mediante la spasmodica ricerca ed applicazione di incentivi e agevolazioni particolari che operano in questo settore, dagli sconti edili previsti dall’Inail agli Sconti edili previsti dall’Inps fino alla riduzione dei contributi per i conducenti di mezzi di trasporto e la detassazione di una serie di prerogative ecc. ecc.

La riduzione del costo del lavoro soprattutto per le piccole e medie imprese edili è il nostro principale obiettivo!

Veniteci a trovare per un preventivo e una consulenza gratuita e per qualsiasi informazione non esitate a CONTATTARMI

 

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza 

 

Controlli e Ispezioni, la nuova circolare dell’Inps.

inpsL’Inps con circolare n. 76/2016 ha reso note le istruzioni operative  sui comportamenti che il personale ispettivo deve eseguire nello svolgimento dell’ispezione in azienda.

In sede di Accesso ispettivo in azienda, il personale Inps innanzitutto, deve qualificarsi nei confronti del datore di lavoro, mediante l’esibizione del tesserino di riconoscimento.

La mancata esibizione del tesserino legittima il datore di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo.

L’ispettore è altresi obbligato ad informare il datore di lavoro circa la sua facoltà di farsi assistere nel corso dell’ispezione da un professionista di fiducia come un Consulente del Lavoro regolarmente abilitato e iscritto all’ordine, il datore di lavoro può chiedere inoltre di rilasciare dichiarazioni solo con la presenza del Consulente del Lavoro.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal lavoratore queste devono essere fatte liberamente, ovvero senza la presenza del datore di lavoro o altra persona che potrebbe influenzare le sue risposte e comunque ai fini processuali/contenzioso queste, costituiscono elemento indiziario, in quanto sono liberamente valutabili dall’autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dal lavoratore non possono essere trasmesse al datore di lavoro neanchè per conoscenza o a conclusione del processo ispettivo.

Le principali verifiche svolte dal personale ispettivo dell’Inps hanno ad oggetto:

  • la verifica del corretto versamento del contributo addizionale dovuto dalle aziende interessate al pagamento diretto della CIGS;
  • il controllo circa la legittima fruizione delle principali agevolazioni contributive di cui beneficiano i datori di lavoro;
  • il controllo delle somme poste a conguaglio dalle aziende nelle denunce retributive e contributive (Es. ANF – MALATTIA – MATERNITÀ);
  • la verifica del corretto versamento della contribuzione virtuale in edilizia a seguito del diniego totale o parziale della richiesta di CIG

Attualmente l’Inps ha riscontrato, nella fruizione dell’esonero contributivo triennale, circa 60.000 aziende che hanno percepito indebitamente il beneficio recuperando quasi 100.000.000 € (cento milioni di euro) di contributi non versati.

 

Per la Gestione del Personale della tua azienda CONTATTAMI!

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Garanzia Giovani Cosenza

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Sono stati rifinanziati dalla Regione Calabria, con disposizione del 02 Maggio 2016, i Tirocini di Garanzia Giovani.

Le risorse assegnate allo specifico progetto sono di ben 8.138.609,18 € per un totale di 2.700 tirocini attivabili.

I tirocini di Garanzia Giovani prevedono in favore delle imprese la possibilità di ospitare per un periodo massimo di 6 mesi un giovane che nè studia e nè lavora di età compresa tra i 15 e i 29 anni a cui saranno corrisposte 400,00 € mensili a carico della Regione Calabria.

Una novità importante riguarda i tirocini che saranno attivati a partire dal 01 Luglio 2016 (Seconda Fase di Garanzia Giovani) dove il rimborso spettante al tirocinante sarà sempre di 400,00 € ma solo 300,00 € saranno a carico della Regione le altre 100,00 € saranno a carico dell’impresa. Tuttavia per i tirocini attivati nei confronti dei giovani svantaggiati ai sensi della legge 68/99 e della legge 381/91 il rimborso spese sarà interamente a carico della Regione.

Ricordiamo che l’Impresa ospitante non avrà alcun onere di natura contributiva nei confronti dell’Inps. Dovrà solo pagare l’assicurazione contro gli infortuni Inail il cui “costo” dipende dal tipo di attività esercitata dall’impresa .

Siccome trattasi di tirocini la cui retribuzione imponibile in questo caso ammonta a  2400,00 €, saremo in linea di massima tra le 60 € e le 100 € per la generalità delle Imprese.

L’Impresa ospitante al termine del tirocinio non ha l’obbligo di assumere il giovane. Tuttavia il Governo per il tramite dell’Inps ha previsto, al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti di tirocinio, un super bonus occupazionale che può andare dai 1.500,00 € ai 12.000,00 € per i datori di lavoro che al termine del tirocinio decidono di trasformare quest’ultimo in un rapporto di lavoro o a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il super bonus occupazionale ricordiamo può essere utilizzato dall’impresa anche a conguaglio con i contributi dovuti nei confronti degli altri dipendenti. Per Maggiori Informazioni sul super bonus occupazionale ti invito a consultare (CLICCANDO SU) QUESTO POST.

Per altre informazioni o necessità di pareri e chiarimenti su tirocini Garanzia Giovani Cosenza non esitare a Contattarmi

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Calcolo Tfr e Disciplina Generale

Un importante servizio offerto dal mio studio nell’ambito delle vertenze di lavoro è il Calcolo Tfr.

Per calcolare il tuo Tfr, per conoscerlo, per sapere la differenza tra quanto ti ha corrisposto il tuo Datore di Lavoro e a quanto effettivamente ammonta il tuo Tfr rivolgiti al mio studio.

Rivolgiti al mio studio anche per:

  • Una Consulenza tecnica di parte in materia di paghe, contributi previdenziali, assistenziali, sanitari e integrativi
  • Conteggi di differenze retributive tra quanto corrisposto dal Datore di Lavoro e quanto effettivamente spettante al lavoratore
  • Ricostruzione carriere e  stipendi,
  • Calcolo Tfr,
  • Conteggi da lavoro,
  • Vertenze da lavoro in generale e Vertenze Sindacali

Grazie ad una semplice connessione ad internet, da qualsiasi posto in cui ti trovi, potrai inviarci i tuoi documenti e, in brevissimo tempo riceverai dettagliatamente tutte le informazioni che vuoi sapere circa il calcolo Tfr e gli altri conteggi da te richiesti.

 

Ma cos’è il Trattamento di Fine Rapporto?

tfrIl Trattamento di Fine Rapporto più semplicemente conosciuto come Tfr è una quota di retribuzione che viene annualmente calcolata e accantonata dal datore di lavoro in favore del lavoratore per poi restituirlo all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.

Originariamente il Tfr rappresentava una sorta di premio che il Datore corrispondeva al lavoratore al termine del rapporto di lavoro ma, solo in caso di licenziamento e solo a determinate categorie di lavoratori. Tuttavia, con l’evolversi della normativa è venuto meno quel carattere premiante che il Tfr aveva acquisito, per divenire a tutti gli effetti un’importante quota della Retribuzione, cosiddetta “Retribuzione Differita” che il Datore di Lavoro è obbligato a corrispondere a tutti i lavoratori subordinati all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente se trattasi di licenziamento o dimissioni al fine di garantire loro una copertura economica in caso di perdita volontaria o involontaria dell’occupazione.

Il lavoratore può anche disporre di voler beneficiare di una parte del Tfr prima della cessazione del rapporto di lavoro, qualora vi siano motivi di acquisto abitazione prima casa per se o per i figli, motivi di salute o altri motivi individuati dai Contratti Collettivi; oppure il lavoratore stesso può decidere di accantonarlo presso altre forme di previdenza complementare per poi fruirlo all’atto del pensionamento come pensione integrativa; oppure ancora a determinate condizioni può decidere di vedere direttamente riconosciuto in busta paga mese per mese la quota maturanda di Tfr cosiddetto Quir.

Nei Crediti di Lavoro il Tfr è un credito privilegiato ovvero esso ha la preminenza su tutto! Nel senso che qualora il Datore di Lavoro non abbia corrisposto il Tfr al lavoratore, in sede di esecuzione forzata sul patrimonio del Datore, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il proprio  Tfr maturato è favorito (ha la preminenza) rispetto ai crediti di terzi soggetti,

Ad avvalorare una maggiore tutela del Tfr nel corso del tempo, il legislatore è andato persino ad istituire presso l’Inps uno speciale Fondo di Garanzia del Tfr. Tale Fondo ha la funzione di sostituire il Datore di Lavoro nella corresponsione del Tfr e delle ultime tre mensilità di retribuzione in caso di inerzia del Datore di lavoro stesso.

Per quanto riguarda invece il Calcolo Tfr.  Abbiamo detto che il Tfr è costituito dalla sommatoria degli importi accantonati per ciascun anno di servizio del lavoratore ed il cui ammontare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno stesso. Pertanto il datore di lavoro, ogni anno, provvede ad effettuare una trattenuta sulla retribuzione annua che deve essere versata in un apposito fondo detto “fondo accontamento Tfr”. Al fine di far mantenere il potere di acquisto di tali somme accantonate, il Tfr viene rivalutato ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% del cosiddetto “Indice Istat”, sulle somme rivalutate viene poi applicata un imposta sostitutiva dell’11%.

Gli elementi della retribuzione utile ai fini della maturazione e quindi del calcolo Tfr, sono tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Sostanzialmente,  devono essere ricompresi tutti i compensi aventi carattere continuativo, come l’indennità di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), i superminimi e gli scatti di anzianità, i compensi forfettari stabiliti in misura fissa per la prestazione continuativa di lavoro straordinario; mentre invece non costituiscono retribuzione utili ai fini del calcolo Tfr i compensi per lavoro straordinario occasionale, le borse di studio erogate dal datore di lavoro per l’acquisizione di titoli superiori o specialistici, i premi corrisposti “una tantum” dal datore di lavoro, le indennità di tipo risarcitorio.

Per quanto riguarda il diritto alla maturazione del Tfr nei periodi di non lavoro, si afferma che: nei casi di infortunio, malattia, congedo di maternità o di paternità ovvero tutte quelle cause rientranti nell’articolo 2120 c.c. nonchè in caso di sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa per la quale sia prevista l’integrazione salariale il Tfr matura.

Ai fini del calcolo Tfr nei periodi di non lavoro si prende come base di calcolo ovvero come riferimento la retribuzione figurativa corrispondente “all’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. In tutte le altre ipotesi di mancanza della prestazione, i relativi periodi di non svolgimento dell’attività lavorativa non valgono ai fini della determinazione della retribuzione annua per il calcolo Tfr

Il Tfr è quindi un tuo diritto non negoziabile ed intrattabile, tutelato da una stringente legislazione.

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza