Incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di Naspi

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Tra i tanti strumenti previsti dalla legge per favorire la riduzione del costo del lavoro un posto importante è ricoperto dall’incentivo  per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione cosiddetta “Naspi” che mira a creare rapporti di lavoro stabili e duraturi.

Questo incentivo non deve essere confuso con il più famoso sgravio contributivo biennale del 40% questi, infatti, sono due strumenti separati ma sovrapponibili. Ovvero l’utilizzo di uno non esclude l’altro anzi proprio la possibilità di utilizzare congiuntamente entrambi va a rafforzare il nostro obiettivo principale cioè la Riduzione del Costo del Lavoro che deve esplicarsi in:

  • creazione di rapporti di lavoro stabili,
  • maggiore produttività dei lavoratori,
  • riduzione dell’area di esposizione dell’impresa a contenziosi con lavoratori, autorità ispettive ed amministrative,
  • vantaggio economico competitivo per l’impresa.

Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari del trattamento di disoccupazione “Naspi” hanno diritto ad un incentivo economico pari al 20% dell’importo mensile di indennità di disoccupazione residua che sarebbe spettata al lavoratore fino alla data di scadenza del sussidio.

Tale incentivo è cumulabile come abbiamo visto con le agevolazioni contributive attualmente in vigore come ad esempio, lo sgravio contributivo biennale del 40% per l’assunzione di persone prive di un rapporto di lavoro stabile da almeno 6 mesi o  lo sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di donne di qualsiasi età o uomini over 50 e tanti altri sgravi ed incentivi in vigore.

L’incentivo spetta inoltre anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto di lavoro a termine – contratto a tempo determinato – già instaurato con un lavoratore titolare dell’indennità di disoccupazione.

L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di “Naspi” deve essere richiesto dal datore di lavoro direttamente o tramite intermediario – consulente del lavoro – mediante procedura informatica online sul sito dell’Inps. Per conoscere meglio questo incentivo, avere informazioni e strutturare un piano di riduzione costi del lavoro per la tua impresa non esitare a

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Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro Cosenza |Via Giuseppe Verdi 40, 87036 Rende|

Nuovo Incentivo alle imprese che assumono

RegioneCalabria

E’ stato pubblicato sul Burc n. 81 del 28/07/2016 il decreto n° 8388 del 15/07/2016, attraverso il quale viene previsto l’istituzione di un nuovo incentivo alle imprese che assumono “Avviso Pubblico della Regione Calabria per la concessione di incentivi alle imprese e/o datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e disoccupati”.

L’incentivo in questione è di natura economica non un conguaglio contributivo!

Il nuovo bando rientrante tra le iniziative volte a rispondere in maniera strutturata ed efficace all’attuale crisi occupazionale, va a destinare un incentivo alle imprese che assumono o hanno assunto personale dalla data del 01 Maggio 2016 che:

  • hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni nel territorio della Regione Calabria,
  • sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “ de minimis ” (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013),
  • sono in regola con l’applicazione del CCNL,
  • non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti,
  • sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di
    Categoria,
  • sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro,
  • sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili,
  • non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data
    dell’assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m).

Naturalmente il beneficio non spetta qualora l’assunzione costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente di legge o violi il diritto di precedenza di un lavoratore.

I soggetti agevolabili sono:

  • lavoratori disoccupati percettori in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altro provvedimento equipollente
  • lavoratori disoccupati.

Tali soggetti inoltre devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Calabria;
  • abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego,
  • aver firmato il Patto di servizio con il Centro per l’Impiego competente.

L’incentivo spetta sia in caso di assunzioni a tempo indeterminato che anche a tempo determinato ma, vediamo la Tipologia e misura dell incentivo:

  •  Euro 10.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time,
  •  Euro 5.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part –time, non inferiore al 50% dell’orario mensile previsto dai C.C.N.L. in vigore presso l’azienda
    assuntrice,
  • Euro 4.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine full -time della durata minima di 6 mesi,
  • Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine part -time della durata minima di 6 mesi, non inferiore al 50% dell’orario mensile previsto dai C.C.N.L. in vigore presso l’azienda assuntrice.

Nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato a termine della durata di 6 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l’impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

  • Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine full time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time,
  • Euro 3.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time,
  • Euro 8.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time.

Dopo la presentazione della domanda sulla base di apposita procedura telematica, l’impresa che risulterà beneficiaria dell’avviso mediante pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione riceverà sul  proprio codice Iban indicato nella richiesta l’incentivo in un’unica soluzione. 

 

Per qualsiasi informazione, assistenza o consulenza Contattami

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

Contratto di Lavoro Intermittente un buon compromesso

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La stagione estiva è alle porte e per molte imprese, esercizi turistici delle nostre belle località è tempo di lavoro.

Molti saranno i lavoratori impegnati nei settori della ristorazione, pubblici esercizi, strutture turistiche, hotel, camping, villaggi ecc. ecc.

Il turismo, vero settore trainante dell’Italia che tuttavia, come altri ha avuto sempre quale minimo comune denominatore il problema del costo del lavoro.

Con la stretta fatta pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri sui voucher, questo strumento – che finora, qualora usato e non abusato nella sua essenziale natura, ha garantito un forte contenimento del costo del lavoro per le nostre imprese – sembra ormai destinato verso un ridimensionamento nel suo utilizzo,  ha fatto puntare gli occhi degli operatori del diritto verso altri strumenti o forme contrattuali in grado di sostituire il voucher nella sua funzione, cercando al tempo stesso di individuarne dei migliori negli effetti.

Pertanto vi è bisogno di uno strumento normativo capace di compensare quelle esigenze di flessibilità in termini di contenimento dei costi e prestazioni lavorative a carattere discontinuo per l’impresa con quelle di incremento della tutela e sicurezza del lavoratore.

Questo compromesso lo può garantire solo un Contratto, che esiste nel nostro ordinamento giuridico dal 2003, il Contratto di Lavoro Intermittente.

Il Contratto di Lavoro intermittente, meglio conosciuto come lavoro a chiamata “job on call” può avere due versioni. Contratto di lavoro intermittente con obbligo di disponibilità o senza obbligo di disponibilità, queste formule configurano in capo lavoratore un’obbligo di risposta o meno, alla chiamata al lavoro del suo datore.

La versione più usata è quella senza obbligo di disponibilità, ovvero alla chiamata del datore, il lavoratore può anche rifiutarsi di effettuare la prestazione.

Ma andiamo nella parte pratica dell’argomento.

Al fine di instaurare un rapporto di lavoro intermittente, vi è bisogno di redigere un contratto di lavoro, viene quindi effettuata l’assunzione del lavoratore con relativa iscrizione all’Inps e all’inail ma, il datore di lavoro andrà a pagare al lavoratore le sole giornate di lavoro svolto, ovvero le “chiamate”, di conseguenza verserà i contributi solo sulle giornate di lavoro effettuate.

Vantaggi per il datore di lavoro:

  • flessibilià e sicurezza nel senso che dispone di un lavoratore contrattualizzato che può in qualsiasi momento essere chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa,
  • contenimento dei costi, nel senso che retribuirà il lavoratore e pagherà i contributi solo per le giornate di lavoro effettivamente svolte.

Vantaggi per il lavoratore:

  • essere iscritto alla gestione lavoratori dipendenti dell’Inps e quindi avere contributi superiori rispetto ai voucher,
  • avere una tutela infortunistica come un normale lavoratore dipendente,
  • avere qualora ne abbia diritto agli assegni nucleo familiari, la maternità, la malattia, l’indennità di disoccupazione ecc.

In poche parole il Contratto di lavoro intermittente è un buon compromesso tra riduzione del costo del lavoro, esigenze di lavoro discontinuo per le imprese e sicurezza sociale per il lavoratore.

Per conoscere meglio e stipulare un Contratto di Lavoro Intermittente non esitate a Contattarmi.

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza 

Interpelli Ministero del lavoro circa la fruizione di agevolazioni normative e contributive

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Il Ministero del Lavoro con gli interpelli n° 17 e 18 del mese di Maggio 2016 è andato a fornire la propria interpretazione su casi particolari, inerenti le modalità di fruizione delle agevolazioni normative e contributive.

Con l’Interpello n° 17/2016 il  Ministero ha stabilito che, l’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016 – che ricordiamo, prevede in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, soggetti privi di occupazione da almeno 6 mesi, una riduzione del versamento dei contributi al 40% nei limiti di 3.250 € annui per 2 anni  – può essere applicato, entro il limite di 24 mesi, anche in favore di un lavoratore che era stato precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro, il quale a sua volta aveva già beneficiato dell’incentivo.

Il Ministero sottolinea quindi che, ai fini della concessione del nuovo incentivo non assume rilevanza il fatto che il lavoratore oggetto di nuova assunzione sia reduce da un’assunzione agevolata quanto, il periodo di 24 mesi complessivi che non può essere superato sommando i due periodi di assunzione agevolata e la circostanza che, il nuovo datore di lavoro non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro (previsione l. 92/2012 legge Fornero volta ad evitare abusi delle agevolazioni).

Con l’Interpello n.18/2016 il Ministero del Lavoro ha fornito invece un altro parere, in merito alla possibilità di fruire da parte delle imprese che non siano iscritte alle associazioni di categoria firmatarie del CCNL, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge.

Tante infatti sono le imprese che pur applicando un contratto di lavoro siglato magari da Confcommercio, Confindustria, Federturismo o altra associazione non siano magari aderenti a queste e, quindi non provvedono a versare il cd. contributo di assistenza contrattuale. Il Ministero del Lavoro adito in merito, ha affermato che anche qualora, le imprese non siano iscritte alle predette associazioni nonostante provvedono ad applicare nei confronti dei propri dipendenti un contratto di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria, non sono in alcun caso estromissibili dalla fruizione di benefici normativi e contributivi. E’ questo il caso delle assunzioni agevolate e di tutte le altre agevolazioni ed incentivi previste dalla legge.

Per Informazioni o Consulenza circa Assunzioni Agevolate non esitate a Contattarmi

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Busta Paga Edilizia

Busta Paga Edilizia

Lo Studio del Dr. Francesco De Santo Consulente del Lavoro in Rende, Via Giuseppe Verdi 40, 87036  – Cosenza -offre ai suoi clienti un ottimo servizio di elaborazione busta paga edilizia.

Lo Studio vanta, infatti, un’ottima conoscenza nel campo dell’edilizia.

Il mondo dell’edilizia – come è noto – è molto particolare sia per quanto riguarda gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali che per quanto riguarda gli adempimenti da svolgersi nei confronti degli enti fiscali.

In questo settore, assumono grande importanza le Casse edili o altre Casse regolarmente istituite e operative, come l’Edil Cassa, che forniscono ai dipendenti una serie di provvidenze ed assistenza.

L’esser preciso ed in regola, nello svolgimento degli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali ma soprattutto, nei confronti delle Casse Edili è essenziale ai fini del rilascio del Durc.

Durc il cui possesso è diventato per le imprese edili imprescindibile ai fini dello svolgimento di qualunque tipo di lavoro, pubblico o privato che sia.

Oltre a questa particolarità, la legge e la contrattazione impongono nella redazione della busta paga edilizia, il rispetto di una serie di istituti – che troviamo solo nel settore dell’edilizia – e che sono imprescindibili ai fini di una corretta gestione del personale, in  un’ottica di evitare contenziosi con i lavoratori (che nel mondo dell’edilizia se ne contano a dismisura) ma soprattutto, sanzioni da parte delle autorità ispettive.

La corretta redazione della busta paga edile è essenziale ai fini del rilascio del Durc, in quanto quest’ultimo è subordinato anche all’applicazione delle norme previste dalla legge e dai contratti collettivi ed, una corretta elaborazione della busta paga è il riflesso – e garanzia – del rispetto degli obblighi imposti dalla legge e contrattazione nella materia.

Ma, lo Studio De Santo nell’elaborazione busta paga edilizia, garantisce inoltre ai suoi clienti un consistente risparmio sul costo del lavoro, mediante la spasmodica ricerca ed applicazione di incentivi e agevolazioni particolari che operano in questo settore, dagli sconti edili previsti dall’Inail agli Sconti edili previsti dall’Inps fino alla riduzione dei contributi per i conducenti di mezzi di trasporto e la detassazione di una serie di prerogative ecc. ecc.

La riduzione del costo del lavoro soprattutto per le piccole e medie imprese edili è il nostro principale obiettivo!

Veniteci a trovare per un preventivo e una consulenza gratuita e per qualsiasi informazione non esitate a CONTATTARMI

 

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza 

 

Controlli e Ispezioni, la nuova circolare dell’Inps.

inpsL’Inps con circolare n. 76/2016 ha reso note le istruzioni operative  sui comportamenti che il personale ispettivo deve eseguire nello svolgimento dell’ispezione in azienda.

In sede di Accesso ispettivo in azienda, il personale Inps innanzitutto, deve qualificarsi nei confronti del datore di lavoro, mediante l’esibizione del tesserino di riconoscimento.

La mancata esibizione del tesserino legittima il datore di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo.

L’ispettore è altresi obbligato ad informare il datore di lavoro circa la sua facoltà di farsi assistere nel corso dell’ispezione da un professionista di fiducia come un Consulente del Lavoro regolarmente abilitato e iscritto all’ordine, il datore di lavoro può chiedere inoltre di rilasciare dichiarazioni solo con la presenza del Consulente del Lavoro.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal lavoratore queste devono essere fatte liberamente, ovvero senza la presenza del datore di lavoro o altra persona che potrebbe influenzare le sue risposte e comunque ai fini processuali/contenzioso queste, costituiscono elemento indiziario, in quanto sono liberamente valutabili dall’autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dal lavoratore non possono essere trasmesse al datore di lavoro neanchè per conoscenza o a conclusione del processo ispettivo.

Le principali verifiche svolte dal personale ispettivo dell’Inps hanno ad oggetto:

  • la verifica del corretto versamento del contributo addizionale dovuto dalle aziende interessate al pagamento diretto della CIGS;
  • il controllo circa la legittima fruizione delle principali agevolazioni contributive di cui beneficiano i datori di lavoro;
  • il controllo delle somme poste a conguaglio dalle aziende nelle denunce retributive e contributive (Es. ANF – MALATTIA – MATERNITÀ);
  • la verifica del corretto versamento della contribuzione virtuale in edilizia a seguito del diniego totale o parziale della richiesta di CIG

Attualmente l’Inps ha riscontrato, nella fruizione dell’esonero contributivo triennale, circa 60.000 aziende che hanno percepito indebitamente il beneficio recuperando quasi 100.000.000 € (cento milioni di euro) di contributi non versati.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Garanzia Giovani Cosenza

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Sono stati rifinanziati dalla Regione Calabria, con disposizione del 02 Maggio 2016, i Tirocini di Garanzia Giovani.

Le risorse assegnate allo specifico progetto sono di ben 8.138.609,18 € per un totale di 2.700 tirocini attivabili.

I tirocini di Garanzia Giovani prevedono in favore delle imprese la possibilità di ospitare per un periodo massimo di 6 mesi un giovane che nè studia e nè lavora di età compresa tra i 15 e i 29 anni a cui saranno corrisposte 400,00 € mensili a carico della Regione Calabria.

Una novità importante riguarda i tirocini che saranno attivati a partire dal 01 Luglio 2016 (Seconda Fase di Garanzia Giovani) dove il rimborso spettante al tirocinante sarà sempre di 400,00 € ma solo 300,00 € saranno a carico della Regione le altre 100,00 € saranno a carico dell’impresa. Tuttavia per i tirocini attivati nei confronti dei giovani svantaggiati ai sensi della legge 68/99 e della legge 381/91 il rimborso spese sarà interamente a carico della Regione.

Ricordiamo che l’Impresa ospitante non avrà alcun onere di natura contributiva nei confronti dell’Inps. Dovrà solo pagare l’assicurazione contro gli infortuni Inail il cui “costo” dipende dal tipo di attività esercitata dall’impresa .

Siccome trattasi di tirocini la cui retribuzione imponibile in questo caso ammonta a  2400,00 €, saremo in linea di massima tra le 60 € e le 100 € per la generalità delle Imprese.

L’Impresa ospitante al termine del tirocinio non ha l’obbligo di assumere il giovane. Tuttavia il Governo per il tramite dell’Inps ha previsto, al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti di tirocinio, un super bonus occupazionale che può andare dai 1.500,00 € ai 12.000,00 € per i datori di lavoro che al termine del tirocinio decidono di trasformare quest’ultimo in un rapporto di lavoro o a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il super bonus occupazionale ricordiamo può essere utilizzato dall’impresa anche a conguaglio con i contributi dovuti nei confronti degli altri dipendenti. Per Maggiori Informazioni sul super bonus occupazionale ti invito a consultare (CLICCANDO SU) QUESTO POST.

Per altre informazioni o necessità di pareri e chiarimenti su tirocini Garanzia Giovani Cosenza non esitare a Contattarmi

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Calcolo Tfr e Disciplina Generale

Un importante servizio offerto dal mio studio nell’ambito delle vertenze di lavoro è il Calcolo Tfr.

Per calcolare il tuo Tfr, per conoscerlo, per sapere la differenza tra quanto ti ha corrisposto il tuo Datore di Lavoro e a quanto effettivamente ammonta il tuo Tfr rivolgiti al mio studio.

Rivolgiti al mio studio anche per:

  • Una Consulenza tecnica di parte in materia di paghe, contributi previdenziali, assistenziali, sanitari e integrativi
  • Conteggi di differenze retributive tra quanto corrisposto dal Datore di Lavoro e quanto effettivamente spettante al lavoratore
  • Ricostruzione carriere e  stipendi,
  • Calcolo Tfr,
  • Conteggi da lavoro,
  • Vertenze da lavoro in generale e Vertenze Sindacali

Grazie ad una semplice connessione ad internet, da qualsiasi posto in cui ti trovi, potrai inviarci i tuoi documenti e, in brevissimo tempo riceverai dettagliatamente tutte le informazioni che vuoi sapere circa il calcolo Tfr e gli altri conteggi da te richiesti.

 

Ma cos’è il Trattamento di Fine Rapporto?

tfrIl Trattamento di Fine Rapporto più semplicemente conosciuto come Tfr è una quota di retribuzione che viene annualmente calcolata e accantonata dal datore di lavoro in favore del lavoratore per poi restituirlo all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.

Originariamente il Tfr rappresentava una sorta di premio che il Datore corrispondeva al lavoratore al termine del rapporto di lavoro ma, solo in caso di licenziamento e solo a determinate categorie di lavoratori. Tuttavia, con l’evolversi della normativa è venuto meno quel carattere premiante che il Tfr aveva acquisito, per divenire a tutti gli effetti un’importante quota della Retribuzione, cosiddetta “Retribuzione Differita” che il Datore di Lavoro è obbligato a corrispondere a tutti i lavoratori subordinati all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente se trattasi di licenziamento o dimissioni al fine di garantire loro una copertura economica in caso di perdita volontaria o involontaria dell’occupazione.

Il lavoratore può anche disporre di voler beneficiare di una parte del Tfr prima della cessazione del rapporto di lavoro, qualora vi siano motivi di acquisto abitazione prima casa per se o per i figli, motivi di salute o altri motivi individuati dai Contratti Collettivi; oppure il lavoratore stesso può decidere di accantonarlo presso altre forme di previdenza complementare per poi fruirlo all’atto del pensionamento come pensione integrativa; oppure ancora a determinate condizioni può decidere di vedere direttamente riconosciuto in busta paga mese per mese la quota maturanda di Tfr cosiddetto Quir.

Nei Crediti di Lavoro il Tfr è un credito privilegiato ovvero esso ha la preminenza su tutto! Nel senso che qualora il Datore di Lavoro non abbia corrisposto il Tfr al lavoratore, in sede di esecuzione forzata sul patrimonio del Datore, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il proprio  Tfr maturato è favorito (ha la preminenza) rispetto ai crediti di terzi soggetti,

Ad avvalorare una maggiore tutela del Tfr nel corso del tempo, il legislatore è andato persino ad istituire presso l’Inps uno speciale Fondo di Garanzia del Tfr. Tale Fondo ha la funzione di sostituire il Datore di Lavoro nella corresponsione del Tfr e delle ultime tre mensilità di retribuzione in caso di inerzia del Datore di lavoro stesso.

Per quanto riguarda invece il Calcolo Tfr.  Abbiamo detto che il Tfr è costituito dalla sommatoria degli importi accantonati per ciascun anno di servizio del lavoratore ed il cui ammontare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno stesso. Pertanto il datore di lavoro, ogni anno, provvede ad effettuare una trattenuta sulla retribuzione annua che deve essere versata in un apposito fondo detto “fondo accontamento Tfr”. Al fine di far mantenere il potere di acquisto di tali somme accantonate, il Tfr viene rivalutato ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% del cosiddetto “Indice Istat”, sulle somme rivalutate viene poi applicata un imposta sostitutiva dell’11%.

Gli elementi della retribuzione utile ai fini della maturazione e quindi del calcolo Tfr, sono tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Sostanzialmente,  devono essere ricompresi tutti i compensi aventi carattere continuativo, come l’indennità di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), i superminimi e gli scatti di anzianità, i compensi forfettari stabiliti in misura fissa per la prestazione continuativa di lavoro straordinario; mentre invece non costituiscono retribuzione utili ai fini del calcolo Tfr i compensi per lavoro straordinario occasionale, le borse di studio erogate dal datore di lavoro per l’acquisizione di titoli superiori o specialistici, i premi corrisposti “una tantum” dal datore di lavoro, le indennità di tipo risarcitorio.

Per quanto riguarda il diritto alla maturazione del Tfr nei periodi di non lavoro, si afferma che: nei casi di infortunio, malattia, congedo di maternità o di paternità ovvero tutte quelle cause rientranti nell’articolo 2120 c.c. nonchè in caso di sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa per la quale sia prevista l’integrazione salariale il Tfr matura.

Ai fini del calcolo Tfr nei periodi di non lavoro si prende come base di calcolo ovvero come riferimento la retribuzione figurativa corrispondente “all’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. In tutte le altre ipotesi di mancanza della prestazione, i relativi periodi di non svolgimento dell’attività lavorativa non valgono ai fini della determinazione della retribuzione annua per il calcolo Tfr

Il Tfr è quindi un tuo diritto non negoziabile ed intrattabile, tutelato da una stringente legislazione.

Contattaci per il Calcolo Tfr chiedi subito un preventivo gratuito.

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Part-Time Agevolato

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E’ stato approvato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia il decreto sul cd. “Part-Time agevolato”.

Il Part-Time Agevolato è una misura sperimentale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 mediante la quale si vuole perseguire la flessibilità in uscita attraverso una riduzione dell’orario di lavoro per il dipendente (e del costo del lavoro per l’impresa), in un’ottica di favorire il ricambio generazionale in azienda.

I Lavoratori con contratto a tempo indeterminato full-time che possiedono almeno 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2018 possono chiedere al Datore di Lavoro di siglare un accordo che prevede la riduzione dell’orario di lavoro fra il 40% ed il 60%  senza incidere di molto sulla retribuzione per le ore di lavoro non più lavorate.

Il lavoratore che sceglie di ridursi l’orario di lavoro è infatti tutelato sia dal punto di vista retributivo che contributivo.

Dal punto di vista retributivo, la “retribuzione persa” per le ore di lavoro non più lavorate, viene infatti compensata da una corresponsione da parte del Datore di lavoro, il quale precisamente verserà al lavoratore una somma pari ai contributi previdenziali che avrebbe comunque versato se la prestazione lavorativa non fosse stata ridotta.

Dal punto di vista contributivo, questa retribuzione “integrativa” è coperta da una contribuzione figurativa a carico dell’Inps in modo tale da garantire al lavoratore un’adeguata tutela pensionistica.

Le somme erogata dall’azienda al lavoratore, a titolo di integrazione retributiva, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, non sono quindi soggette nè ad Irpef, nè ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione Inail.

Una volta stipulato il contratto Part-Time Agevolato, l’azienda lo trasmetterà alla Direzione Territoriale del Lavoro, per ottenere l’autorizzazione all’accesso al beneficio (entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’accordo). Appena acquisito il provvedimento autorizzatorio l’impresa, trasmetterà istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio. Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica, l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto.

I vantaggi per il lavoratore  sono dunque, quello di vedersi ridotto l’orario di lavoro, senza che su di esso vengano meno i contributi perchè opera una contribuzione figurativa e, senza subire una forte riduzione della retribuzione nonostante ci sia una riduzione dell’orario di lavoro che vada dal 40% al 60%, secondo stime della Fondazione Consulenti per il lavoro, la riduzione della retribuzione per uno stipendio medio di 1.500 € è di 200 €.

I vantaggi per il Datore di Lavoro sono quello di ottenere un sensibile risparmio sul costo del lavoro.

 

Per maggiori informazioni Contattami

 

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Nuovo Esonero Contributivo

Nuovo Esonero Contributivo Biennale, le istruzioni dell’Inps.

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Recentemente con la Circolare 57/2016 l’Inps (finalmente) ha reso noto quali sono le istruzioni per poter beneficiare dell’esonero in questione.

Come già anticipato e illustrato tempo fà in un nostro Post, il beneficio contributivo in questione ricalca sotto il profilo soggettivo ed oggettivo essenzialmente quello dell’anno precedente tuttavia, la nuova disciplina lo va a riformulare totalmente sia  nella durata massima di 2 anni ma soprattutto nell’entità del beneficio non più sgravio totale (o quasi) ma al 40%.

Quindi i Datori di Lavoro Privati compresi anche i Datori di Lavoro Agricoli che sono intenzionati ad assumere personale entro il 31/12/2016 potranno godere di una riduzione del versamento dei Contributi Previdenziali al 40% fino ad un massimo di 3.250 € su base annua per un massimo di due anni.

La novità positiva che si riscontra è che l’incentivo in questione è cumulabile con altri incentivi di natura economica (quindi è possibile in relazione all’assunzione dello stesso lavoratore fruire di due agevolazioni) fra i quali:

  • L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili,
  • L’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non
    superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori,
  • L’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
  • L’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.

Se dal punto di vista sostanziale il nuovo esonero biennale al 40% riscrive la vecchia disciplina, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo non cambia essenzialmente nulla.

In sintesi e senza pretese di completezza in questa sede, si riportano i punti principali da rispettare ai fini di poter beneficiare del nuovo incentivo:

Per poter fruire dell’incentivo il Datore di Lavoro deve essere in possesso dell Durc, ovvero essere in regola con il versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e rispettare e garantire la corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I lavoratori potenzialmente beneficiari invece:

  • Non devono essere stati occupati, nei sei mesi precedenti, presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato
  • Nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, i lavoratori non devono avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo

Inoltre il beneficio non spetta per l’assunzione di quei lavoratori i quali hanno fruito in relazione a precedenti assunzione a tempo indeterminato, dell’esonero  di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (esonero triennale).

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza