Tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento, per soggetti svantaggiati…un po’ di chiarezza!
In questo post andremo ad analizzare, tentando di fare un po’ di chiarezza su uno strumento che sempre più negli ultimi tempi ha assunto rilevanza, grazie soprattutto a programmi come Garanzia Giovani che lo hanno reso molto appetibile per le imprese, il Tirocinio.
Il Tirocinio può essere:
- Formativo e di orientamento riservato ai neo-diplomati o neo-laureati
- Di inserimento o reinserimento destinato agli inoccupati, disoccupati, o soggetti percettori di mobilità/integrazioni salariali.
- In favore di soggetti svantaggiati ovvero disabili o altre categorie di persone svantaggiate.
Indipendentemente però dalla forma utilizzata il tirocinio non è mai un rapporto di lavoro ma rappresenta il principale strumento che favorisce l’ingresso, dei soggetti sopra individuati, nel mondo del lavoro.
Nonostante non sia un rapporto di lavoro, attraverso il tirocinio, il tirocinante entrerà in pieno contatto con la realtà aziendale nella quale formandosi sul campo acquisirà le nozioni principali che compongono la sua mansione.
Peculiarità del tirocinio è la trilateralità del rapporto, ovvero è un rapporto tra Datore di lavoro (soggetto ospitante), Tirocinante e Soggetto promotore come il Centro per l’impiego o altri enti pubblici/privati accreditati.
Ruolo del soggetto promotore oltre a quello di vigilare e monitorare sull’andamento del tirocinio, è quello proprio di promuovere l’attivazione del tirocinio stesso attraverso la stipula di una convenzione con il datore di lavoro.
Sulla Durata: il tirocinio può essere stipulato per un periodo massimo di 6 mesi.
Spettanze economiche: Ogni Regione con una propria delibera disciplina tale istituto, ad esempio la Regione Calabria impone che le imprese debbano corrispondere al tirocinante un rimborso minimo di 400,00 € mensili. Il vantaggio dei tirocini promossi nell’ambito del programma Garanzia Giovani è che predetto rimborso viene direttamente corrisposto dall’Inps al tirocinante.
Aspetti Assicurativi e Previdenziali: Il tirocinante è tutelato con apposita assicurazione Inail contro eventuali infortuni sul lavoro ed è anche tutelato da una polizza di Responsabilità Civile contro eventuali danni causati a terzi nell’esercizio della sua attività; tuttavia non è tutelato dal punto di vista previdenziale ovvero il Datore di Lavoro (soggetto ospitante) non deve versare contributi all’Inps, ne consegue chiaramente che al termine del tirocinio il soggetto non matura né contributi utili ai fini pensionistici né tantomeno avrà diritto a fruire dei trattamenti di integrazioni salariali quali ad esempio Naspi, Dis-Coll ecc.
- devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- con la legge 68/99 sul lavoro dei disabili;
- non devono aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo
- Non devono utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori in sciopero o nei periodi di malattia, maternità, ferie.
Il mio studio offre assistenza anche in merito all’attivazione dei Tirocini qualora interessati non esitate a Contattarmi per una Consulenza Gratuita!