Prestazioni Occasionali – PREST.O.

Con la stagione estiva, numerosi esercenti turistici si trovano a dover fronteggiare picchi di lavoro, dovuto all’aumento di presenze turistiche, con conseguente necessità di assumere un maggiore numero  di personale.

A questo fabbisogno di incremento flessibile e temporaneo di personale, le aziende possono rispondere mediante lo strumento del Contratto di Prestazione Occasionali – PREST.O. i cd. “vecchi voucher”.

Il punto di forza di questo strumento è la semplificazione del rapporto di lavoro, ovvero il datore di lavoro non deve fare alcuna busta paga, alcuna comunicazione di assunzione, alcun modello di 770 o Certificazione Unica, alcuna autoliquidazione Inail, quindi un bel po di burocrazia in meno, l’unica cosa – oltre al rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro – è procedere a registrarsi sul portale onere previsto anche per il lavoratore, acquistare almeno 7 giorni prima dell’inizio della prestazione lavorativa una provvista economica (ovvero il datore di lavoro dovrà preliminarmente pagare l’Inps che poi procederà a corrispondere il compenso al lavoratore) e registrare la prestazione di lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della stessa.

Procediamo ad analizzare insieme questo strumento!

Possono ricorrere all’utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O. solo i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato e che rientrano in una di queste categorie:

  • lavoratori autonomi,
  • professionisti,
  • imprenditori,
  • associazioni,
  • fondazioni ed altri enti di natura privata,
  • pubbliche amministrazioni.

Non possono utilizzare il Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O. enti del non profit, imprese del settore agricolo, imprese del settore edile e affini, imprese impegnate nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Le aziende ammesse all’utilizzazione del Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O. devono rispettare i seguenti limiti:

  • non possono corrispondere più di 5.000,00 € con riferimento alla totalità dei lavoratori
  • non possono corrispondere più di 2.500,00 € a singolo prestatore di lavoro
  • il committente azienda non deve avere in corso o non deve aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.

Chi sono i lavoratori con i quali è possibile instaurare un Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O?

  • persone disoccupate (art. 19 D.lgs. n. 150/2015)
  • titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità
  • giovani con meno di 25 anni di età purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o università
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Compenso

Il compenso che viene corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro è pari a 9,00 € ad ora per un importo minimo giornaliero di 36,00 € cioè 4 ore.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza