Un importante servizio offerto dal nostro Studio è il Calcolo Tfr.

Per calcolare il tuo Tfr, per conoscerlo, per sapere la differenza tra quanto ti ha corrisposto il tuo Datore di Lavoro e a quanto effettivamente ammonta il tuo Tfr rivolgiti a noi.

Rivolgiti a noi anche per:

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  • Conteggi di differenze retributive tra quanto corrisposto dal Datore di Lavoro e quanto effettivamente spettante al lavoratore
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Grazie ad una semplice connessione ad internet, da qualsiasi posto in cui ti trovi, potrai inviare i tuoi documenti al nostro Studio e, in brevissimo tempo riceverai dettagliatamente tutte le informazioni che vuoi sapere circa il calcolo Tfr e gli altri conteggi da te richiesti.

Ma cos’è il Trattamento di Fine Rapporto?

Il Trattamento di Fine Rapporto più semplicemente conosciuto come Tfr è una quota di retribuzione che viene annualmente calcolata e accantonata dal datore di lavoro in favore del lavoratore per poi restituirlo all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.

Originariamente il Tfr rappresentava una sorta di premio che il Datore corrispondeva al lavoratore al termine del rapporto di lavoro ma, solo in caso di licenziamento e solo a determinate categorie di lavoratori. Tuttavia, con l’evolversi della normativa è venuto meno quel carattere premiante che il Tfr aveva acquisito, per divenire a tutti gli effetti un’importante quota della Retribuzione, cosiddetta “Retribuzione Differita” che il Datore di Lavoro è obbligato a corrispondere a tutti i lavoratori subordinati all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente se trattasi di licenziamento o dimissioni al fine di garantire loro una copertura economica in caso di perdita volontaria o involontaria dell’occupazione.

Il lavoratore può anche disporre di voler beneficiare di una parte del Tfr prima della cessazione del rapporto di lavoro, qualora vi siano motivi di acquisto abitazione prima casa per se o per i figli, motivi di salute o altri motivi individuati dai Contratti Collettivi; oppure il lavoratore stesso può decidere di accantonarlo presso altre forme di previdenza complementare per poi fruirlo all’atto del pensionamento come pensione integrativa; oppure ancora a determinate condizioni può decidere di vedere direttamente riconosciuto in busta paga mese per mese la quota maturanda di Tfr cosiddetto Quir.

Nei Crediti di Lavoro il Tfr è un credito privilegiato ovvero esso ha la preminenza su tutto! Nel senso che qualora il Datore di Lavoro non abbia corrisposto il Tfr al lavoratore, in sede di esecuzione forzata sul patrimonio del Datore, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il proprio  Tfr maturato è favorito (ha la preminenza) rispetto ai crediti di terzi soggetti,

Ad avvalorare una maggiore tutela del Tfr nel corso del tempo il legislatore è andato persino ad istituire presso l’Inps uno speciale Fondo di Garanzia del Tfr. Tale Fondo ha la funzione di sostituire il Datore di Lavoro nella corresponsione del Tfr e delle ultime tre mensilità di retribuzione in caso di inerzia del Datore di lavoro stesso.

Per quanto riguarda invece il Calcolo Tfr. Abbiamo detto che il Tfr è costituito dalla sommatoria degli importi accantonati per ciascun anno di servizio del lavoratore ed il cui ammontare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno stesso. Pertanto il datore di lavoro, ogni anno, provvede ad effettuare una trattenuta sulla retribuzione annua che deve essere versata in un apposito fondo detto “fondo accontamento Tfr”. Al fine di far mantenere il potere di acquisto di tali somme accantonate, il Tfr viene rivalutato ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% del cosiddetto “Indice Istat”, sulle somme rivalutate viene poi applicata un imposta sostitutiva dell’11%.

Gli elementi della retribuzione utile ai fini della maturazione e quindi del calcolo Tfr, sono tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Sostanzialmente,  devono essere ricompresi tutti i compensi aventi carattere continuativo, come l’indennità di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), i superminimi e gli scatti di anzianità, i compensi forfettari stabiliti in misura fissa per la prestazione continuativa di lavoro straordinario; mentre invece non costituiscono retribuzione utili ai fini del calcolo Tfr i compensi per lavoro straordinario occasionale, le borse di studio erogate dal datore di lavoro per l’acquisizione di titoli superiori o specialistici, i premi corrisposti “una tantum” dal datore di lavoro, le indennità di tipo risarcitorio.

Per quanto riguarda il diritto alla maturazione del Tfr nei periodi di non lavoro, si afferma che: nei casi di infortunio, malattia, congedo di maternità o di paternità ovvero tutte quelle cause rientranti nell’articolo 2120 c.c. nonchè in caso di sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa per la quale sia prevista l’integrazione salariale il Tfr matura.

Ai fini del calcolo Tfr nei periodi di non lavoro si prende come base di calcolo ovvero come riferimento la retribuzione figurativa corrispondente “all’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. In tutte le altre ipotesi di mancanza della prestazione, i relativi periodi di non svolgimento dell’attività lavorativa non valgono ai fini della determinazione della retribuzione annua per il calcolo Tfr

Il Tfr è quindi un tuo diritto non negoziabile ed intrattabile, tutelato da una stringente legislazione.

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Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro